Council Regulation (EC) No 536/97 of 17 March 1997 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organization of the market in wine as regards oenological practices and processes

Published date25 March 1997
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 83, 25 March 1997
EUR-Lex - 31997R0536 - IT 31997R0536

Regolamento (CE) n. 536/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 25/03/1997 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 536/97 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 alcuni Stati membri hanno autorizzato, in via sperimentale, pratiche enologiche non previste da tale regolamento; che i risultati ottenuti fanno ritenere che tali pratiche garantiscano un miglior controllo della vinificazione e della conservazione dei prodotti, pur senza presentare alcun rischio per la salute dei consumatori; che la maggior parte di tali pratiche sono già riconosciute e ammesse dalle competenti autorità internazionali; che è opportuno prevedere la loro ammissione definitiva su scala comunitaria dopo che saranno state adottate precise condizioni di utilizzazione; che è opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che sono state rilevate imprecisioni nei riferimenti a talune pratiche enologiche; che pertanto è opportuno correggere tali imprecisioni;

considerando che nel testo in lingua tedesca del regolamento (CEE) n. 822/87, al paragrafo 1, lettera q) e al paragrafo 3, lettera z) dell'allegato VI, il termine «Milchbakterien» non è scientificamente corretto e deve essere sostituito con il termine «Milchsäurebakterien»;

considerando che la direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha previsto disposizioni relative ai coloranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari; che è opportuno precisare che, nel presente regolamento, il termine «caramello» si riferisce unicamente al prodotto destinato alla colorazione definito da tale direttiva; che, tuttavia, è possibile...

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