Council Regulation (EC) No 993/2004 of 17 May 2004 amending Regulation (EC) No 658/2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Russia and Regulation (EC) No 132/2001 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of ammonium nitrate originating in Poland and Ukraine, and terminating the anti-dumping proceeding in respect of imports originating in Lithuania

Published date19 May 2004
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 182, 19 May 2004
L_2004182IT.01002801.xml
19.5.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182/28

REGOLAMENTO (CE) N. 993/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

che modifica i regolamenti (CEE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di nitrato d'ammonio originario della Polonia e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie della Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafo 3, 21 e 22, lettera c),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Dazi in vigore

(1) Al termine di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 658/2002 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio («prodotto in esame») originario della Federazione russa («Russia»). Con il regolamento (CE) n. 132/2001 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina.
(2) Si tratta di dazi specifici di 47,07 EUR/t nel caso della Russia e di 33,25 EUR/t nel caso dell’Ucraina.

2. Inchiesta

(3) Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), l’avvio di un riesame intermedio parziale dei dazi in vigore («dazi») a norma degli articoli 11, paragrafo 3 e 22, lettera c) del regolamento di base.
(4) Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’ampliamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 («ampliamento») e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

3. Parti interessate dall’inchiesta

(5) Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o di utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10»), sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.
(6) Le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:
a) associazione dei produttori comunitari:
Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (EFMA)
b) Produttori esportatori:
Nak Azot, Mosca, Russia
OAO “Kirovo – Chepetsky Chimkombinat, Kirovo – Chepetsk, Russia
Cherkasy Azot, Cherkasy, Ucraina
JSC Acron, Vellky Novgorod, Russia.

B. PRODOTTO IN ESAME

(7) Il prodotto in esame è quello oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire il nitrato di ammonio, un fertilizzante solido di azoto di uso comune nel settore agricolo, prodotto in forma di cristalli o granuli a partire da ammoniaca e acido nitrico con un tenore di azoto superiore al 28 % del peso.
(8) Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 3102 30 90 (nitrato di ammonio non in soluzione acquosa) e 3102 40 90 (miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso).

C. RISULTANZE DELL’INCHIESTA

1. Comunicazioni delle parti interessate nei paesi esportatori

(9) Tre produttori esportatori russi, un produttore esportatore ucraino e le autorità russe e ucraine hanno dichiarato che, a causa del livello elevato dei dazi antidumping, l’estensione di queste misure all’UE10 avrebbe considerevolmente perturbato i loro flussi commerciali tradizionali nell’UE10.
(10) È stato affermato in particolare che i notevoli e repentini aumenti di prezzo causati dall’alto livello dei dazi antidumping avevano reso proibitivo il prodotto per gli utilizzatori finali dell’UE10.

2. Osservazioni dell’industria comunitaria

(11) L’industria comunitaria ha dichiarato che, sebbene i prezzi medi nell'UE10 fossero nettamente inferiori a quelli dell’Unione europea nella sua composizione fino al 1o maggio 2004 («UE15»), non si sarebbe opposta ad alcuna proposta di istituire dazi intermedi per un periodo transitorio, semprechè non si ripercuota negativamente sulla sua situazione.

3. Osservazioni degli Stati membri

(12) Pur dichiarandosi preoccupate, le autorità spagnole non si sono opposte alle misure transitorie proposte dalla Commissione, allineandosi con la posizione degli altri Stati membri.
(13) Si è dichiarato che diversi Stati membri dell’UE10 avevano applicato al prodotto in esame misure tali da garantire un certo di livello di protezione nell’UE10, che sono però scadute con l’ampliamento. Le misure in questione erano:
a) contingenti di salvaguardia istituiti in Polonia nel giugno 2002 sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e misure di salvaguardia istituite nel dicembre 2002 sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina;
b) misure di salvaguardia istituite in Ungheria nel luglio 2003 con un dazio supplementare di 11 600 HUF/t sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina;
c) misure di salvaguardia istituite nella Repubblica ceca nel febbraio 2003 con un dazio supplementare del 16 % sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina e misure di salvaguardia con un dazio supplementare del 35 % sul prodotto in esame originario della Federazione russa.
(14) Ciò nonostante, le autorità dell’UE10 hanno ritenuto necessario applicare, dopo l’ampliamento, un regime transitorio speciale alle importazioni del prodotto in esame dall’Ucraina e dalla Russia. Si è affermato al riguardo che il prodotto in esame ha notevole importanza per gli utilizzatori agricoli dell’UE10 in quanto non può essere sostituito agevolmente da un altro prodotto.
(15) Occorre inoltre evitare un aumento forte e repentino dei prezzi dei fertilizzanti al potassio per gli agricoltori dell’UE10, per i quali altrimenti sarebbe ancora più difficile adeguarsi alla concorrenza dei produttori agricoli nell’UE15. L’importanza di questo aspetto è confermata dal notevole valore delle esportazioni (circa 59 milioni di EUR
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT