Council Regulation (EC) No 2991/94 of 5 December 1994 laying down standards for spreadable fats

Published date09 December 1994
Subject MatterOils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 316, 9 December 1994
EUR-Lex - 31994R2991 - IT 31994R2991

Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 09/12/1994 pag. 0002 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0084


REGOLAMENTO (CE) N. 2991/94 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 1994 che stabilisce norme per i grassi da spalmare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), prevede all'articolo 6 una definizione unica del burro che può essere ammesso all'intervento;

considerando che, inoltre, gli articoli 35 bis e 36 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (5), prevedono la determinazione di norme di commercializzazione per tutti i prodotti del settore; che tali norme, segnatamente per la margarina, possono prevedere la classificazione per qualità, tenuto conto delle esigenze di commercializzazione e delle condizioni specifiche in cui si trovano i prodotti;

considerando che lo sviluppo delle tecniche di produzione e delle attese dei consumatori porta ad una sempre maggiore diversificazione del mercato dei grassi solidi destinati all'alimentazione umana;

considerando che i prodotti di cui al presente regolamento si devono ritenere prodotti concorrenti, essendo comparabili sotto il profilo di alcune caratteristiche, in particolare l'aspetto e l'utilizzazione;

considerando che la determinazione di norme di commercializzazione per i prodotti lattiero-caseari e non lattieri-caseari con una classificazione chiara e distinta, corredata di regole sulla denominazione, può quindi consentire la stabilità dei mercati agricoli in questione, contribuendo a garantire un equo tenore di vita per la popolazione rurale;

considerando che l'elemento essenziale di questi prodotti è il loro tenore di grasso; che i prodotti aventi un tenore di grasso, in peso, minimo del 10 % e inferiore al 90 % e destinati al consumo umano comprendono la grande maggioranza dei prodotti esistenti sul mercato, in particolare quelli destinati al consumatore finale;

considerando che una classificazione uniforme dell'insieme dei prodotti interessati agevola la scelta del consumatore fra profotti che, pur essendo comparabili in base al tenore di materia grassa in generale, si distinguono in funzione della materia grassa vegetale e/o animale impiegata;

considerando che occorre estendere il campo d'applicazione del regolamento a tutti i prodotti concorrenti con un tenore di grasso, in peso, minimo del 10 % e inferiore al 90 %, destinati alla consegna al consumatore finale nello stato in cui si trovano;

considerando che, pur garantendo la libertà di fabbricazione di prodotti aventi tenori di grasso diversi, è opportuno evitare qualsiasi confusione da parte del consumatore e, in base all'esperienza acquisita per il latte, limitare l'impiego dei termini « burro » e « margarina » a talune categorie di prodotti aventi un tenore di grasso chiaramente definito;

considerando inoltre che una simile disciplina comunitaria contribuisce, allo sviluppo del commercio in condizioni di concorrenza leale;

considerando che per esigenze di chiarezza è necessario stabilire le denominazioni di tutti i prodotti in oggetto; che la riduzione del tenore di grasso deve risultare dalla denominazione;

considerando che è quindi opportuno prevedere che i prodotti siano immessi in consumo finale solo se conformi ai requisiti dal presente regolamento; che i prodotti non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere consegnati o ceduti al consumatore finale ma senza utilizzare le denominazioni di vendita riservate;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (6), nonché delle disposizioni comunitarie emanate nel settore veterinario ed in quello delle derrate alimentari, al fine di garantire il rispetto delle norme igieniche e di etichettatura delle derrate alimentari;

considerando che è necessario prevedere alcune disposizioni complementari a quelle della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari nonché la relativa pubblicità (7); che ciò riguarda, in particolare, l'indicazione del tenore totale di grasso nonché alcuni componenti di grassi composti da varie materie grasse vegetali e animali;

considerando che, per assicurare la coerenza del regime, è opportuno...

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