Council Regulation (EC) No 764/2006 of 22 May 2006 on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco

Published date25 October 2006
Subject Matterpolitica della pesca,relazioni esterne,politique de la pêche,relations extérieures
29.5.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 141/1

REGOLAMENTO (CE) n. 764/2006 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2006

relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e il Regno del Marocco hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco.
(2) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.
(3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca Tipo di peschereccio Stato membro Licenze o contingente
Pesca artigianale al nord, specie pelagiche Pescherecci con sciabiche Spagna 20
Pesca artigianale al nord Pescherecci con palangari di fondo Spagna 20
Portogallo 7
Pescherecci con palangari di fondo > 40 GT Portogallo 3
Pesca artigianale al sud Spagna 20
Pesca demersale Pescherecci con palangari di fondo Spagna 7
Portogallo 4
Pescherecci da traino Spagna 10
Italia 1
Pesca del tonno Pescherecci con lenze e canne Spagna 23
Francia 4
Pesca pelagica industriale Germania 4 850 t
Lituania 15 520 t
Lettonia 8 730 t
Paesi Bassi 19 400 t
Irlanda 2 500 t
Polonia 2 500 t
Regno Unito 2 500 t
Spagna 400 t
Portogallo 1 333 t
Francia 2 267 t

La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in piena conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2). Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza degli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca marocchina secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (3).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1) Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. A decorrere dal 1o marzo 2006 e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. A norma dell'articolo 6 dell'accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca marocchine soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 144 400 000 EUR (1).

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 10 del presente protocollo.

3. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dalla Comunità in ragione di 36 100 000 EUR all'anno durante il periodo d'applicazione del presente protocollo.

4. Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato dalla Comunità entro il 30 giugno 2006 per il primo anno ed entro il 1o marzo per gli anni successivi.

5. La contropartita finanziaria è versata al tesoriere generale del Regno su un conto aperto presso la Tesoreria generale del Regno, le cui coordinate sono comunicate dalle autorità marocchine.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo, l'impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Marocco.

Articolo 3

Coordinamento in campo scientifico

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca marocchine, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali zone.

2. Nel periodo di applicazione del protocollo la Comunità e le autorità del Marocco cooperano al fine di sorvegliare lo stato delle risorse nella zona di pesca marocchina. A tal fine è istituita una riunione scientifica annuale congiunta in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo.

3. Sulla base delle conclusioni della riunione scientifica annuale e dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Articolo 4

Revisione delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica prevista all'articolo 3, paragrafo 2, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Marocco. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, che comportino una riduzione delle possibilità di pesca previste all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis. Fatto salvo l'articolo 6 del presente protocollo, la Comunità europea ha la facoltà di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria qualora lo sforzo di pesca previsto dal presente protocollo non possa essere esercitato nella sua totalità.

3. Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di pescherecci, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica annuale in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

4. Le revisioni delle possibilità di pesca previste al paragrafo 1, al paragrafo 2, prima frase, e al paragrafo 3 sono decise di comune accordo dalle due parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.

Articolo 5

Pesca sperimentale

Le parti promuovono la pesca sperimentale nelle zone di pesca marocchine sulla base dei risultati delle ricerche realizzate sotto la direzione del comitato scientifico congiunto previsto dal presente accordo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, le specie (quali le spugne), le condizioni ed altri parametri pertinenti.

Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova per un periodo non superiore a sei mesi.

Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, ulteriori possibilità di pesca possono essere concesse alla Comunità per il restante periodo d'applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all'articolo 4. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza.

Articolo 6

Contributo dell'accordo di partenariato all'instaurazione di una politica settoriale della pesca in Marocco

1. Una quota annua pari a 13 500 000 EUR della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinata a contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica settoriale della pesca in Marocco, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque marocchine. Di tale importo, un totale di 10 050 000 EUR è...

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