Council Regulation (EC) No 602/98 of 9 March 1998 extending the coverage of Regulations (EC) No 3281/94 and No 1256/96 concerning Community schemes of generalised tariff preferences for the benefit of the least-developed countries

Published date18 March 1998
Subject MatterCCT: derogations,Development cooperation,Commercial policy,Preferential systems
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 80, 18 March 1998
EUR-Lex - 31998R0602 - IT 31998R0602

Regolamento (CE) n. 602/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 che estende a favore dei paesi meno progrediti l'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 relativi agli schemi comunitari di preferenze tariffarie generalizzate

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 18/03/1998 pag. 0001 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 602/98 DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1998 che estende a favore dei paesi meno progrediti l'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 relativi agli schemi comunitari di preferenze tariffarie generalizzate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prevede all'articolo 3 un regime tariffario più favorevole per i paesi meno progrediti;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (2), prevede un regime tariffario più favorevole per i paesi meno progrediti;

considerando che gli Stati membri dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) si sono impegnati, in occasione della riunione ministeriale di Singapore del dicembre 1996, a realizzare un piano di azione volto a migliorare l'accesso al loro mercato per i prodotti originari dei paesi meno progrediti;

considerando che, in base a una comunicazione della Commissione del 16 aprile 1997, il Consiglio ha adottato il 2 giugno 1997 conclusioni nelle quali ha ritenuto che le conclusioni di Singapore dovessero essere messe in atto in particolare concedendo ai paesi meno progrediti non membri della quarta convenzione ACP-CE di Lomé vantaggi equivalenti a quelli di cui godono i paesi che sono parti di detta convenzione;

considerando che per i prodotti industriali questo trattamento equivalente implica l'inclusione nel sistema di preferenze generalizzate (SPG) di tutti i prodotti che attualmente ne sono esclusi e per i quali la...

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