Council Regulation (EC) No 1347/95 of 9 June 1995 amending Regulation (EC) No 603/95 on the common organization of the market in dried fodder

Published date15 June 1995
Subject MatterDry fodder
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 131, 15 June 1995
EUR-Lex - 31995R1347 - IT 31995R1347

Regolamento (CE) n. 1347/95 del Consiglio, del 9 giugno 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 603/95 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 15/06/1995 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 1347/95 DEL CONSIGLIO del 9 giugno 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 603/95 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 603/95 (4) stabilisce il quantitativo nazionale garantito (QNG) per Stato membro e per ciascuna campagna per la quale può essere concesso un aiuto per il foraggio essiccato; che in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia è necessario fissare dei QNG per detti Stati membri; che i QNG degli altri Stati membri sono stati fissati tenendo conto segnatamente della media delle rispettive produzioni di foraggi essiccati durante le campagne 1992/1993 e 1993/1994, conformemente ai dati di cui disponeva la Commissione nel luglio 1994 e per le quali essi hanno ottenuto l'aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 2 primo comma del regolamento (CEE) n. 1117/78 (5); che detto aiuto non poteva essere erogato in Austria, Finlandia e Svezia; che è necessario fissare il QNG di detti paesi sulla scorta della loro produzione media di foraggi essiccati negli anni civili 1992 e 1993;

considerando che il regolamento (CE) n. 603/95 deve pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 603/95 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 4 1. L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 può essere concesso per un quantitativo massimo garantito (QMG) di foraggi essiccati pari a 4 412 400 tonnellate per singola campagna di commercializzazione e per il quale può essere erogato.

2. Il QMG di cui al paragrafo 1 viene suddiviso come sotto indicato tra gli Stati membri:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 3 può essere concesso per un quantitativo massimo garantito (QMG) di foraggi essiccati al sole pari a 443 500...

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