Council Regulation (EC) No 1101/95 of 24 April 1995 amending Regulation (EEC) No 1785/81 on the common organization of the market in the sugar sector and Regulation (EEC) No 1010/86 laying down general rules for the production refund on certain sugar products used in the chemical industry

Published date17 May 1995
Subject MatterSugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 110, 17 May 1995
EUR-Lex - 31995R1101 - IT

Regolamento (CE) n. 1101/95 del Consiglio del 24 aprile 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nonché del regolamento (CEE) n. 1010/86 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti nel settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica

Gazzetta ufficiale n. L 110 del 17/05/1995 pag. 0001 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 1101/95 DEL CONSIGLIO del 24 aprile 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nonché del regolamento (CEE) n. 1010/86 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti nel settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1785/81 (3) prevede all'articolo 23, paragrafo 5 che il Consiglio adotti, secondo la procedura descritta all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995 alla produzione di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina;

considerando che gli accordi che scaturiscono dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round sono stati approvati con la decisione 94/800/CE (4); che l'accordo sull'agricoltura, in appresso denominato « l'accordo », prevede in particolare la riduzione graduale del livello del sostegno concesso dalla Comunità all'esportazione dei prodotti agricoli e in particolare dello zucchero soggetto al regime delle quote di produzione; che tale accordo prevede la riduzione, per un periodo di transizione, del sostegno all'esportazione in termini sia di volumi, sia di finanziamenti;

considerando che occorre anzitutto ricordare che dalla campagna di commercializzazione 1986/1987 l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fonda, da un lato, sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori, per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie nel'ambito delle quote rispetto al consumo interno e, dall'altro, su un regime di garanzie di prezzi e di smercio differenziale secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa; che, nella misura in cui gli impegni di riduzione del sostegno all'esportazione andranno soddisfatti nel corso di un periodo di transizione, è opportuno mantenere invariate le quantità di base di zucchero e di isoglucosio esistenti e le quote di sciroppo di inulina, prevedendo la possibilità di adeguare se del caso le garanzie relative in modo da permettere, tenuto conto degli elementi fondamentali della situazione del settore nella Comunità, il rispetto degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo; che è quindi opportuno prorogare il sistema di autofinanziamento del settore e il regime delle quote di produzione per un periodo corrispondente al suddetto periodo di transizione, cioè per sei campagne di commercializzazione;

considerando che le quote di produzione assegnate a ciascuna impresa del settore dello zucchero possono portare, per una determinata campagna, ad un volume di esportazione, tenuto conto del consumo, della produzione, delle importazioni, delle scorte e dei riporti nonché della perdita media prevista a carico del regime di autofinanziamento, superiore a quello fissato dall'accordo; che è quindi opportuno prevedere l'adeguamento, per una o più campagne di commercializzazione, delle garanzie risultanti dalle quote per permettere il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità;

considerando che, perché si possa procedere all'adeguamento delle garanzie, occorre innanzi tutto ripartire la differenza constatata per una campagna di commercializzazione tra il volume esportabile della Comunità e quello previsto dall'accordo, tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina, in base alla percentuale rappresentata dalle quote di ciascun prodotto rispetto alla somma dell'insieme delle quote fissate per i tre prodotti e per la Comunità;

considerando che questa prima ripartizione per prodotto deve essere seguita da una ripartizione per Stato membro per tenere conto delle garanzie risultanti dalle quote assegnate alle imprese produttrici stabilite in ciascuno Stato membro, così che l'adeguamento delle garanzie non rimetta in questione l'equilibrio esistente in materia di quote e di partecipazione agli oneri; che a tal fine occorre determinare per Stato membro un coefficiente di riduzione per la garanzia A e la garanzia B sulla base degli oneri massimi ad esse relativi; che spetta infine a ciascuno Stato membro interessato procedere alla ripartizione per impresa tenendo conto delle garanzie derivanti per ciscuna impresa dalle proprie quote;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati dello zucchero ha stabilito un regime di perequazione delle spese di magazzinaggio; che occorre precisare che gli zuccheri oggetto della riduzione di garanzie in base agli obblighi derivanti dagli impegni assunti nell'ambito dell'accordo possono continuare a fruire del rimborso delle spese di magazzinaggio in base a tale regime;

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'attuazione, durante un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un regime preferenziale per l'approvvigionamento adeguato in zucchero greggio delle raffinerie portoghesi; che tale preferenze consiste nell'applicazione di un prelievo ridotto all'importazione a tal fine di zucchero greggio da alcuni paesi ACP e dai paesi terzi e nell'utilizzazione delle disponibilità di zucchero greggio di canna e di barbabietola raccolte nella Comunità che beneficiano del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (1), nonché delle disponibilità di zucchero greggio preferenziale di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che tale regime di approvvigionamento delle raffinerie portoghesi è stato ripreso dall'articolo 16 bis di quest'ultimo regolamento, che si applica anche alla Finlandia;

considerando peraltro che, ai sensi della dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo, allegata all'atto finale del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità consente a procedere ad un esame globale della situazione dell'industria della raffinazione della Comunità e in particolare dell'industria portoghese; che tale esame è previsto anche per la Finlandia ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che da tale esame risulta, per quanto riguarda in particolare un approvvigionamento più regolare ed armonioso dell'insieme delle raffinerie comunitarie, la necessità di determinare chiaramente il fabbisogno tradizionale massimo presunto dell'industria di raffinazione, che trasforma zucchero greggio in zucchero bianco, di ciascuno degli Stati membri interessati, e cioè la Finlandia, la Francia, il Portogallo e il Regno Unito, in base a dati di riferimento obiettivi e tenendo conto dei quantitativi di zucchero destinati al consumo umano diretto nella campagna di commercializzazione 1994/1995; che per conseguire tale...

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