Council Regulation (EC) No 1677/1999 of 19 July 1999 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organisation of the market in wine
Published date | 30 July 1999 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 199, 30 July 1999 |
Regolamento (CE) n. 1677/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 30/07/1999 pag. 0008 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 1677/1999 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 1999
che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando quanto segue:
(1) il regime del potenziale produttivo di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(4), implica la concessione di nuovi diritti d'impianto all'interno di un determinato limite; detto regime entra in vigore il 1o agosto 2000; le necessità relative a diritti supplementari in talune regioni viticole giustificano una concessione anticipata di tali diritti; è dunque opportuno consentire il nuovo impianto di viti a decorrere dal 1o gennnaio 2000; questa possibilità può essere prevista unicamente a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999;
(2) per tener conto delle condizioni particolari di produzione dei vini da tavola in Spagna, è opportuno prevedere deroghe temporanee in materia di taglio dei vini in tale Stato membro;
(3) è opportuno, mediante deroga temporanea, fissare ad un livello inferiore il tenore di acidità totale dei vini da tavola in talune zone viticole;
(4) in attesa dell'applicazione della riforma del settore e per evitare ogni vuoto giuridico, occorre prorogare di una campagna alcune disposizioni dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87(5);
(5) a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 si possono effetuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1998/99; per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarre la loro attuazione per una campagna viticola;
(6) a norma dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna viticola 1998/1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui tenori massimi di anidride...
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