Council Regulation (EC) No 231/94 of 24 January 1994 amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops

Published date03 February 1994
Subject MatterOils and fats,Peas and field beans,Cereals,Dry fodder,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 30, 3 February 1994
EUR-Lex - 31994R0231 - IT

Regolamento (CE) N. 231/94 del Consiglio del 24 gennaio 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 03/02/1994 pag. 0002 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 231/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per l'attuazione del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 (4), agli Stati membri compete la stesura dei piani di regionalizzazione sulla base di criteri oggettivi; che è opportuno modificare i criteri applicabili a detti piani onde conferire agli Stati membri un più ampio margine di manovra, pur nel pieno rispetto delle rese medie registrate in passato;

considerando che, dati i rischi inerenti a questo margine di manovra più esteso, è opportuno predisporre un'apposita misura per il caso in cui uno Stato membro scelga di delimitare regioni di produzione distinte da quelle delle superfici di base, per garantire l'effettivo rispetto delle rese registrate in passato;

considerando che potrebbe inoltre essere ammessa una differenziazione delle rese tra superfici irrigate e non irrigate, evitando peraltro un'estensione globale delle prime; che tale obiettivo può essere conseguito con l'introduzione di una superficie massima fissata per regione di produzione che possa usufruire del pagamento compensativo in base alla resa ottenuta sulle superfici irrigate; che gli Stati membri possono inoltre limitare questo beneficio a una sola coltura di semi oleosi; che, al posto della superficie massima, gli Stati membri possono concedere pagamenti compensativi nel quadro di un regime di superfici di base distinte delle colture irrigate;

considerando che, per essere efficace, la messa a riposo deve basarsi sulla rotazione; che, per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno adottare una definizione specifica della rotazione; che, tuttavia, per meglio adattare il regime della messa a riposo alle esigenze agronomiche, occorre prevedere altre forme di ritiro dei seminativi, quali il ritiro fisso, l'abbinamento del ritiro con rotazione e di quello fisso (ritiro misto), nonché un ritiro con rotazione basato su una periodicità diversa da quella prevista per il ritiro con rotazione al tasso del 15 %; che per conseguire la stessa efficacia, in caso di applicazione di un ritiro che non sia quello con rotazione al 15 %, occorre prevedere per queste altre forme di messa a riposo un tasso superiore al 15 %;

considerando che è opportuno aumentare la compensazione concessa per il ritiro dei seminativi;

considerando che, in taluni casi, i produttori potrebbero essere interessati a ritirare dalla produzione una parte dei loro seminativi maggiore di quella obbligatoria; che tale eventualità dev'essere ammessa; che a questo proposito vanno adottate disposizioni particolari per poter tener conto delle terre messe a riposo nel quadro del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (5); che occorre autorizzare gli Stati membri a non ricorrere a questa facoltà se lo richiedono particolari esigenze della loro agricoltura;

considerando che, in determinate circostanze, il trasferimento degli obblighi di ritiro consentirebbe di praticare una politica più razionale di utilizzazione dei terreni e una più attenta considerazione degli obiettivi ambientali; che, dato il rischio di veder diminuita l'efficacia del ritiro dei seminativi, tali trasferimenti dovrebbero essere effettuati con la massima prudenza, in modo da non compromettere l'efficacia dei regimi di ritiro;

considerando che, per fini di flessibilità, occorre agevolare i trasferimenti, limitandoli nel contempo allo stretto vicinato o nell'ambito di determinate regioni, in particolare per ragioni ambientali; che tuttavia, per compensare le eventuali differenze di produttività tra le aziende interessate, si deve prevedere la possibilità di fissare un tasso di ritiro più elevato; che conviene peraltro concedere agli Stati membri la facoltà di non permettere i trasferimenti nel proprio territorio;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92 definisce i terreni ammissibili al pagamento compensativo; che, onde tener conto di particolari situazioni che potrebbero avere conseguenze troppo gravose, è necessario autorizzare talune deroghe al suddetto articolo, che gli Stati membri dovrebbero gestire in funzione delle rispettive situazioni specifiche; che l'applicazione di tali deroghe può tuttavia comportare una diminuzione dell'efficacia del regime contemplato nel regolamento (CEE) n. 1765/92; che per ridurre tale rischio occorre prevedere...

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