Council Regulation (EC) No 1265/95 of 29 May 1995 amending Regulation (EEC) No 3013/89 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat

Published date03 June 1995
Subject MatterSheepmeat and goatmeat
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 123, 3 June 1995
EUR-Lex - 31995R1265 - IT

Regolamento (CE) n. 1265/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 03/06/1995 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 1265/95 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2069/92 (4), che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 (5), il Consiglio ha imposto, a decorrere dalla campagna 1993, un limite individuale per produttore per quanto riguarda i diritti al premio per pecora e per capra;

considerando che la concessione di un limite individuale per produttore, relativamente all'ottenimento di un diritto al premio, ha posto difficoltà di carattere amministrativo nel caso di alcune associazioni di produttori, in particolare per le aziende familiari, all'atto del trasferimento dei diritti al premio tra i soci di dette associazioni; che per ragioni di corretta gestione è opportuno prevedere la possibilità, a determinate condizioni, di esentare alcune associazioni dal versamento alla riserva nazionale della percentuale di diritti prevista in caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda; che tale disposizione non deve comportare un aumento dei diritti individuali attualmente attribuiti in ciascuno Stato membro, né permettere che si formino nuove associazioni di produttori al solo scopo di eludere l'obbligo di versamento nella riserva nazionale della percentuale di diritti prevista in caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda;

considerando che il limite individuale è stato stabilito, in base al totale dei premi concessi per la campagna 1991 a ciascun produttore; che in Italia e in Grecia, poiché la campagna 1991 costituiva un anno di transizione tra due diversi regimi di premio, alcuni produttori non sono stati in grado di presentare una domanda di premio per tale campagna per il corrispondente numero di capi ammissibili; che si è quindi...

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