Council Regulation (EC) No 1763/1999 of 29 July 1999 concerning the arrangements applicable to imports into the Community of products originating in Albania and amending Regulation (EC) No 2820/98 applying a multiannual scheme of generalised tariff preferences for the period 1 July 1999 to 31 December 2001 as regards Albania
Published date | 11 August 1999 |
Subject Matter | CCT: derogations,Development cooperation,Preferential systems,Commercial policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 211, 11 August 1999 |
Regolamento (CE) n. 1763/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania e che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999-31 dicembre 2001 nei confronti dell'Albania
Gazzetta ufficiale n. L 211 del 11/08/1999 pag. 0001 - 0019
REGOLAMENTO (CE) N. 1763/1999 DEL CONSIGLIO
del 29 luglio 1999
relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania e che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999-31 dicembre 2001 nei confronti dell'Albania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) le relazioni tra l'Unione europea e i paesi non associati dell'Europa sudorientale sono disciplinati dall'approccio regionale dell'Unione europea basato sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, che indicano vari principi e condizioni comuni, compresi quelli per le concessioni commerciali preferenziali;
(2) tutti i paesi dell'ex Iugoslavia interessati all'approccio regionale dell'Unione europea relativo ai paesi non associati dell'Europa sudorientale che soddisfano le condizioni stabilite beneficiano delle concessioni commerciali preferenziali;
(3) anche l'Albania figura nell'ambito dell'approccio regionale dell'Unione europea e attualmente rispetta le condizioni stabilite per la concessione di preferenze commerciali autonome;
(4) l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica(1) non prevede concessioni commerciali preferenziali paragonabili a quelle applicate come preferenze commerciali autonome ai paesi dell'ex Iugoslavia;
(5) la concessione di preferenze commerciali autonome all'Albania in aggiunta all'SPG consentirebbe di integrare le disposizioni di detto accordo per ottenere un regime commerciale adeguato agli standard regionali senza l'apertura di negoziati e tenendo conto della situazione specifica degli scambi tra la Comunità europea e l'Albania; tali preferenze commerciali autonome sarebbero disciplinate dalle stesse norme di base che si applicano ai paesi dell'ex Iugoslavia; pertanto, una volta entrate in vigore le preferenze commerciali autonome, è opportuno limitare l'ambito di applicazione dell'SPG per l'Albania ai prodotti agricoli, come è stato fatto per i paesi dell'ex Iugoslavia;
(6) tali preferenze commerciali comprendono l'esenzione dai dazi e l'abolizione delle restrizioni quantitative per i prodotti industriali, fatta eccezione per alcuni prodotti soggetti a massimali tariffari, e concessioni speciali (esenzione dai dazi, riduzione delle componenti agricole, contingenti tariffari) per vari prodotti agricoli;
(7) è opportuno, alla luce dell'esperienza maturata nel quadro di un accordo sui prodotti tessili tra la Comunità e l'Albania in vigore tra il 1992 e il 1997, stabilire massimali tariffari specifici per questi prodotti;
(8) è opportuno prevedere, nel caso dell'Albania, concessioni specifiche per i prodotti della pesca;
(9) ai fini delle procedure di certificazione e cooperazione amministrativa, dovrebbero essere applicate le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993(2), che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il Codice doganale comunitario(3);
(10) può essere instaurata una vigilanza comunitaria mediante un metodo di gestione consistente nell'imputare, a livello comunitario, le importazioni dei prodotti in questione sui massimali tariffari a mano a mano che i prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena i massimali in questione vengano raggiunti su scala comunitaria;
(11) questo metodo di gestione richiede una collaborazione stretta...
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