Council Regulation (EC) No 1056/2005 of 27 June 2005 amending Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure

Published date31 December 2008
Subject MatterEconomic and monetary policy,Economic and Monetary Union
L_2005174IT.01000501.xml
7.7.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 174/5

REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2005 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 14, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1) Il Patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (3), dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4) e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al Patto di stabilità e crescita (5). Il Patto di stabilità e crescita ha dimostrato la propria utilità ancorando la disciplina di bilancio e contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di stabilità macroeconomica, con un’inflazione contenuta e tassi di interesse bassi, indispensabile per ottenere una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro.
(2) Il 20 marzo 2005, il Consiglio ha adottato una relazione intitolata «Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita», che mira a rafforzare la governance e la responsabilizzazione nazionale del quadro di bilancio tramite il rafforzamento dei fondamenti economici e dell’efficacia del patto, sia nell’aspetto preventivo che in quello correttivo, a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine, a promuovere la crescita e a evitare di imporre oneri eccessivi alle generazioni future. Nelle sue conclusioni del 23 marzo 2005 (6), il Consiglio europeo ha approvato la relazione, affermando che essa aggiorna e completa il Patto di stabilità e crescita, del quale forma attualmente parte integrante.
(3) Secondo la relazione del Consiglio Ecofin del 20 marzo 2005, approvata dal Consiglio europeo di primavera, gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione ribadiscono l’impegno ad attuare il trattato e il Patto di stabilità e crescita in modo efficace e tempestivo, mediante un sostegno reciproco e una pressione reciproca, e a cooperare in modo serrato e costruttivo nel processo di sorveglianza economica e di bilancio, al fine di garantire la certezza e l’efficacia delle norme del Patto.
(4) Per consentire la piena applicazione dei miglioramenti decisi in ordine all’attuazione del Patto di stabilità e crescita, il regolamento (CE) n. 1467/97 deve essere modificato.
(5) Il principio guida per l’applicazione della procedura di disavanzo eccessivo è la rapida correzione di tale disavanzo. La procedura dovrebbe rimanere semplice, trasparente ed equa.
(6) Il concetto di superamento eccezionale del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica deve essere rivisto. In questo ambito, occorre tenere conto del grado di eterogeneità economica dell’Unione europea.
(7) La Commissione dovrebbe sempre preparare una relazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato. In essa si dovrebbe esaminare se sono applicabili le eccezioni previste dall’articolo 104, paragrafo 2. La relazione della Commissione, di cui all’articolo 104, paragrafo 3, dovrebbe opportunamente rispecchiare l’evoluzione della posizione economica a medio termine e l’evoluzione della posizione di bilancio a medio termine. Vanno inoltre tenuti nella debita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo gli Stati membri interessati, sono significativi per valutare complessivamente in termini qualitativi il superamento del valore di riferimento.
(8) In tutte le valutazioni finanziarie nel quadro della procedura di disavanzo eccessivo, si dovrebbe prestare particolare attenzione a un superamento vicino al valore di riferimento che rispecchi l’attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione, in quanto tali riforme comportano un deterioramento di breve periodo delle finanze pubbliche, mentre la sostenibilità a lungo termine migliora in modo evidente. In particolare, nell’esaminare, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, se sia stato corretto il disavanzo eccessivo, la Commissione e il Consiglio dovrebbero valutare l’evoluzione dei dati del disavanzo nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi, tenendo inoltre conto del costo netto della riforma per il pilastro pubblico.
(9) I termini procedurali per le decisioni del Consiglio nel contesto della procedura di disavanzo eccessivo, dovrebbero essere prolungati per consentire allo Stato membro di inquadrare meglio la propria azione nell’ambito della procedura di bilancio nazionale e di elaborare un pacchetto di misure più coerente. In particolare, il termine entro il quale il Consiglio deve decidere in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato dovrebbe essere stabilito, di norma, a quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (7). Ciò consentirebbe di far fronte ai casi in cui i dati statistici di bilancio non siano stati convalidati dalla Commissione (Eurostat) poco dopo le date stabilite per la comunicazione dei dati dal regolamento (CE) n. 3605/93.
(10) Per assicurare la rapida correzione dei disavanzi eccessivi, è indispensabile che gli Stati membri in situazione di disavanzo eccessivo adottino provvedimenti efficaci e che ogni anno realizzino un miglioramento minimo nel loro saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum. Come valore di riferimento, ai paesi che presentano un disavanzo eccessivo sarà richiesto un aggiustamento di bilancio annuale minimo in termini corretti per il ciclo, al
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