Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (versione codificata)

Published date10 December 2009
Subject Matterdisposizioni in applicazione dell'articolo 235 CEE,tariffa doganale comune: franchigia,disposiciones en aplicación del artículo 235 CEE,arancel aduanero común: franquicia,dispositions en application de l'article 235 du traité CEE,tarif douanier commun - franchise
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 324, 10 dicembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 324, 10 de diciembre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 324, 10 décembre 2009
TESTO consolidato: 32009R1186 — IT — 30.12.2009

2009R1186 — IT — 30.12.2009 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (CE) n. 1186/2009 DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (versione codificata) (GU L 324, 10.12.2009, p.23)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 283, 29.10.2011, pag. 46 (1186/2009)




▼B

REGOLAMENTO (CE) n. 1186/2009 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2009

relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

(versione codificata)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 26, 37 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 2 ), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ( 3 ). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Salvo specifica deroga stabilita in conformità delle disposizioni del trattato, i dazi della tariffa doganale comune sono applicabili a tutte le merci importate nella Comunità. La stessa cosa vale per i prelievi agricoli e tutte le altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a taluni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
(3) Tuttavia, una tassazione di questo tipo non si giustifica in alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell’importazione delle merci non richiedono l’applicazione delle misure abituali di protezione dell’economia.
(4) È opportuno prevedere, come nella maggior parte delle legislazioni doganali, che in tali casi l’importazione possa essere effettuata beneficiando di un regime di franchigia che esoneri le merci dall’applicazione dei dazi all’importazione cui sarebbero normalmente soggette.
(5) Regimi di franchigia di questo tipo risultano anche da convenzioni internazionali di carattere multilaterale di cui sono parti contraenti tutti gli Stati membri o solo alcuni di essi. Se la Comunità è tenuta ad applicare tali convenzioni, detta applicazione presuppone l’istituzione di una disciplina comunitaria delle franchigie doganali tale da eliminare, in conformità delle esigenze dell’unione doganale, le divergenze per quanto riguarda l’oggetto, la portata e le condizioni d’applicazione delle franchigie previste da tali convenzioni, permettendo così a tutte le persone interessate di beneficiare degli stessi vantaggi nell’intera Comunità.
(6) Alcune franchigie applicate negli Stati membri risultano da convenzioni concluse con paesi terzi od organizzazioni internazionali. Tali convenzioni, dato il loro oggetto, riguardano esclusivamente lo Stato membro firmatario. Non è proficuo determinare a livello comunitario le condizioni di concessione di tali franchigie, ma è sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati ad accordarle, se necessario, mediante una procedura appropriata istituita a tal fine.
(7) L’attuazione della politica agricola comune ha come conseguenza, in certe circostanze, l’applicazione a talune merci dei dazi all’esportazione. È inoltre opportuno definire, a livello comunitario, i casi in cui può essere accordata una franchigia doganale da questi dazi.
(8) Per chiarezza giuridica, è opportuno enumerare le disposizioni degli atti comunitari che comportano talune misure di franchigia che non sono toccate dal presente regolamento.
(9) Il presente regolamento non osta all’applicazione, da parte degli Stati membri, di divieti o restrizioni all’importazione o all’esportazione giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
(10) Nel caso di franchigie accordate per importi fissati in euro, dovrebbero essere stabilite le norme per la conversione di tali importi nelle valute nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento determina i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell’articolo 133 del trattato al momento dell’immissione in libera pratica di merci nel territorio doganale della Comunità o della loro esportazione dal medesimo.

Articolo 2

1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:

a) «dazi all'importazione», i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché i prelievi agricoli e altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

b) «dazi all'esportazione», i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

c) «beni personali», i beni destinati all’uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia.

Costituiscono in particolare «beni personali»:

i) gli effetti o gli oggetti mobili;

ii) i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo.

Costituiscono pure «beni personali» le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella, nonché gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato. I beni personali non devono riflettere, per loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale;

d) «effetti o oggetti mobili», gli effetti personali, la biancheria di casa, oggetti d’arredamento o beni strumentali destinati all’uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia;

e) «prodotti alcolici», i prodotti (birre, vini, aperitivi a base di vino o d’alcole, acquaviti, liquori o bevande alcoliche, ecc.) che rientrano nelle voci da 2203 a 2208 della nomenclatura combinata.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, per l’applicazione del titolo II, «paese terzo» comprende anche le parti del territorio degli Stati membri escluse dal territorio doganale della Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 4 ), del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.



TITOLO II

FRANCHIGIA DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE



CAPO I

Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un paese terzo nella Comunità

Articolo 3

Fatti salvi gli articoli da 4 a 11, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 4

La franchigia è limitata ai beni personali che:

a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell’interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza;

b) sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare la loro ammissione in franchigia alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese d’origine o nel paese di provenienza, i dazi doganali e/o i diritti fiscali cui sono normalmente soggetti.

Articolo 5

1. Possono beneficiare della franchigia solo le persone che hanno avuto la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi.

2. Tuttavia le autorità competenti possono concedere deroghe alla norma di cui al paragrafo 1 qualora l’interessato abbia veramente avuto l’intenzione di dimorare fuori del territorio doganale della Comunità per una durata minima di dodici mesi.

Articolo 6

Sono esclusi dalla franchigia:

a) i prodotti alcolici;

b) i tabacchi e i prodotti del tabacco;

c) i mezzi di trasporto a carattere commerciale;

d) i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni.

Articolo 7

1. Salvo circostanze particolari, la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

2. L’immissione in libera pratica dei beni personali può essere effettuata in più tempi entro il termine di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, i beni personali ammessi al beneficio della franchigia non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione...

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