Council Regulation (EC) No 121/2006 of 23 January 2006 amending Regulation (EC) No 1858/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating, inter alia , in India

Published date26 January 2006
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 22, 26 January 2006
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26.1.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 22/1

REGOLAMENTO (CE) N. 121/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Nell’agosto 1999, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio (il «prodotto in esame») originarie, tra l’altro, dell’India.
(2) Nel novembre 2005, al termine di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (3), di mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l’altro, dell’India.
(3) Con decisione 1999/572/CE (4) la Commissione ha accettato l’impegno relativo ai prezzi da parte della società indiana Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. La società ha nel frattempo modificato la ragione sociale ed è ora denominata Usha Martin Ltd («UML»). La variazione della ragione sociale non ha in alcun modo inciso sulle attività della società.
(4) Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame di origine indiana, fabbricato dalla UML o da qualsiasi altra società ad essa collegata nel mondo, e del tipo oggetto dell’impegno (il «prodotto oggetto dell’impegno»), erano esenti dal dazio antidumping definitivo.
(5) Al riguardo, occorre rilevare che taluni tipi di cavi di fili di acciaio attualmente prodotti dalla UML non venivano esportati verso la Comunità durante il periodo dell’inchiesta che ha determinato l’istituzione di misure antidumping definitive e non rientravano, quindi, nell’ambito dell’esenzione determinata dall’impegno. Pertanto, tali cavi di fili di acciaio erano assoggettati al pagamento del dazio antidumping all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità.

B. MANCATO RISPETTO DELL’IMPEGNO

(6) L’impegno offerto dalla UML obbliga la società (e qualsiasi altra società ad essa collegata nel mondo), tra l’altro, ad esportare il prodotto oggetto dell’impegno al primo acquirente indipendente della Comunità almeno al prezzo minimo all’importazione stabilito nell’impegno. Tale prezzo elimina il pregiudizio causato dal dumping. In caso di rivendita nella Comunità al primo acquirente indipendente da parte di importatori collegati, il prezzo di rivendita del prodotto oggetto dell’impegno, al netto di adeguati aggiustamenti che tengano conto delle spese generali, amministrative e di vendita, e di un profitto ragionevole, deve anch’esso collocarsi a livelli che eliminino il pregiudizio causato dal dumping.
(7) Inoltre, le condizioni dell’impegno impongono alla UML di fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate sotto forma di relazioni
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