Council Regulation (EC) No 13/2009 of 18 December 2008 amending Regulations (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy and (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) in order to set up a School Fruit Scheme

Published date09 January 2009
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments,Common organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 5, 09 January 2009
L_2009005IT.01000101.xml
9.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 5/1

REGOLAMENTO (CE) N. 13/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma «Frutta nelle scuole»

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo (2), ha introdotto un’ampia riforma di tale settore volta a potenziarne la competitività e l’orientamento al mercato e ad allinearlo maggiormente agli altri settori della politica agricola comune (PAC) riformata. Uno dei principali obiettivi del regime riformato è invertire la tendenza al calo del consumo di ortofrutticoli.
(2) È opportuno far fronte allo scarso consumo di frutta e verdura da parte dei bambini aumentando durevolmente la porzione di frutta e verdura nelle diete dei bambini nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari. La concessione, nell’ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, banane e prodotti derivati ai bambini negli istituti scolastici dovrebbe indurre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli e aumentarne pertanto il consumo futuro. Di conseguenza il programma «Frutta nelle scuole» realizzerebbe gli obiettivi della PAC, compresi il potenziamento dei redditi agricoli, la stabilizzazione dei mercati e la disponibilità delle forniture attuali e future.
(3) A norma dell’articolo 35, lettera b), del trattato, nell’ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma «Frutta nelle scuole», per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
(4) In aggiunta, l’articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche della Comunità sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole indicano che si tratta di un sistema che dovrebbe essere integrato nell’attuazione della PAC.
(5) Sarebbe pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per cofinanziare la fornitura ai bambini negli istituti scolastici di alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane nonché cofinanziare taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all’attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione.
(6) Il programma comunitario «Frutta nelle scuole» non dovrebbe pregiudicare eventuali programmi nazionali, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, al fine di conservare i benefici di tali programmi. Esso dovrebbe rispettare la diversità dei sistemi d’istruzione degli Stati membri. Pertanto gli istituti scolastici che beneficiano del programma «Frutta nelle scuole» potrebbero includere le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie.
(7) Gli Stati membri che intendono partecipare al programma «Frutta nelle scuole» dovrebbero poter concedere, a integrazione dell’aiuto comunitario, un aiuto nazionale per la fornitura dei prodotti sani e per coprire taluni costi correlati. Per rendere efficace il programma saranno necessarie misure di accompagnamento per il cui finanziamento gli Stati membri dovrebbero poter quindi accordare un aiuto nazionale. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario al programma «Frutta nelle scuole» con contributi provenienti dal settore privato.
(8) Per assicurare una corretta attuazione del programma «Frutta nelle scuole», gli Stati membri che intendono partecipare al programma dovrebbero elaborare in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale.
(9) Il programma non dovrebbe includere prodotti non sani che contengono, ad esempio, un’elevata percentuale di grassi o zuccheri aggiunti. La Commissione dovrebbe pertanto redigere un elenco di prodotti o ingredienti che dovrebbero essere esclusi dal programma «Frutta nelle scuole». Altrimenti non bisognerebbe interferire inutilmente nella sfera di discrezionalità degli Stati membri per quanto riguarda la scelta dei prodotti. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter basare la loro selezione dei prodotti ammissibili su criteri obiettivi quali la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o preoccupazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero poter privilegiare i prodotti di origine comunitaria. Per fini di chiarezza gli Stati membri dovrebbero redigere l’elenco dei prodotti ammissibili nell’ambito del loro programma all’atto dell’elaborazione delle rispettive strategie.
(10) Nell’interesse di un’amministrazione e di una gestione del bilancio sane, gli Stati membri che partecipano al programma dovrebbero richiedere ogni anno un aiuto comunitario. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.
(11) L’aiuto comunitario dovrebbe essere attribuito a ciascuno Stato membro in base a criteri obiettivi fondati sulla loro percentuale di bambini che rientrano nel gruppo bersaglio d’età compresa tra i sei e i dieci anni. Questo gruppo d’età è stato selezionato per motivi di bilancio, ma anche perché le abitudini
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