Council Regulation (EC) No 143/2008 of 12 February 2008 amending Regulation (EC) No 1798/2003 as regards the introduction of administrative cooperation and the exchange of information concerning the rules relating to the place of supply of services, the special schemes and the refund procedure for value added tax

Published date20 February 2008
Subject MatterValue added tax,Internal market - Principles,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 44, 20 February 2008
L_2008044IT.01000101.xml
20.2.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44/1

REGOLAMENTO (CE) N. 143/2008 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l’introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) Le modifiche relative al luogo delle prestazioni di servizi introdotte dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (3), implicano il fatto che le prestazioni di servizi ai soggetti passivi sono di norma effettuate nel luogo dove il destinatario è stabilito. Se il prestatore e il destinatario delle prestazioni sono stabiliti in Stati membri diversi, il meccanismo di inversione contabile si applicherà più spesso di quanto finora avvenuto.
(2) Per assicurare la corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai servizi soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, i dati raccolti dallo Stato membro del prestatore dovrebbero essere comunicati allo Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto (4), dovrebbe prevedere tale comunicazione.
(3) La direttiva 2008/8/CE estende anche l’ambito di applicazione del regime speciale per i servizi elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.
(4) La direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (5), semplifica la procedura di rimborso dell’IVA in uno Stato membro in cui il soggetto passivo interessato non è identificato ai fini dell’IVA.
(5) L’estensione dell’ambito di applicazione del regime speciale e le modifiche della procedura di rimborso ai soggetti passivi non stabiliti nell'altro Stato membro di rimborso implicano la necessità di uno scambio di un considerevole volume di informazioni aggiuntive tra i vari Stati membri interessati. Lo scambio di informazioni richiesto non dovrebbe comportare un onere amministrativo eccessivo per gli Stati membri interessati. Tale scambio di informazioni dovrebbe pertanto essere effettuato con mezzi elettronici sulla base dei sistemi di scambio di informazioni esistenti.
(6) Il regolamento (CE) n. 1798/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 2010, il regolamento (CE) n. 1798/2003 è così modificato:

1) All’articolo 1, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (6), esso prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all’IVA su servizi forniti per via elettronica conformemente al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, di detta direttiva, ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti dal regime speciale, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.
2) All’articolo 2, i punti da 8 a 11 sono sostituiti dai seguenti:
«8. “fornitura intracomunitaria di beni”: una fornitura di beni che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;
9. “prestazione intracomunitaria di servizi”: una prestazione di servizi che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;
10. “acquisizione intracomunitaria di beni”: l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l’articolo 20 della direttiva 2006/112/CE;
11. “numero d’identificazione IVA”: il numero previsto dagli articoli 214, 215 e 216 della direttiva 2006/112/CE
3) All’articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Ciascuno Stato membro tiene una banca dati elettronica nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE
4) All’articolo 23, primo comma, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero d’identificazione IVA effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni.»
5) All’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell’articolo 22 e unicamente per prevenire violazioni della legislazione in materia di IVA, l’autorità competente di uno Stato membro ottiene, quando lo ritenga necessario per controllare le acquisizioni intracomunitarie di beni o le prestazioni intracomunitarie di servizi imponibili nel suo territorio, comunicazione automatica e immediata di tutte le informazioni seguenti, alle quali può anche accedere direttamente con mezzi elettronici:
1. i numeri d’identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 23, primo comma, punto 2;
2. il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi suddette effettuate da ognuna di tali persone per ciascuna persona titolare di un numero d’identificazione IVA di cui all’articolo 23, primo comma, punto 1.»
6) All’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e, per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II di detta direttiva, siano autorizzate a ottenere conferma della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona. Nel periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri forniscono tale conferma con mezzi elettronici secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.»
7) Il titolo del capo VI è formulato come segue: «DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL REGIME SPECIALE DI CUI AL TITOLO XII, CAPO 6, DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE»
8) L’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Le definizioni di cui all’articolo 358 di detta direttiva si applicano anche ai fini del presente capo.»
9) All’articolo 29, il
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