Council Regulation (EC) No 37/2009 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1798/2003 on administrative cooperation in the field of value added tax, in order to combat tax evasion connected with intra-Community transactions

Published date20 January 2009
Subject MatterTaxation,Value added tax,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 14, 20 January 2009
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20.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14/1

REGOLAMENTO (CE) N. 37/2009 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) Per contrastare con efficacia la frode relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA), è indispensabile che gli Stati membri raccolgano e scambino le informazioni sulle operazioni intracomunitarie il più rapidamente possibile. Prevedere un termine di un mese è la risposta più adeguata a suddetta esigenza, tenuto conto degli esercizi contabili e finanziari delle imprese e degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi delle imprese.
(2) Considerate le modifiche al periodo per la dichiarazione delle operazioni intracomunitarie, apportate dalla direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (3), è necessario modificare i riferimenti al suddetto periodo nel regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio (4).
(3) Poiché gli obiettivi dell’azione prevista per combattere la frode relativa all’IVA non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, la cui azione in materia dipende dalle informazioni raccolte dagli altri Stati membri, e possono dunque, a motivo dell’impegno necessario da parte di tutti gli Stati membri, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(4) Dato che le modifiche previste dal presente regolamento sono necessarie per adeguare il regolamento (CE) n. 1798/2003 alle misure di cui alla direttiva 2008/117/CE, alle quali gli Stati
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