Council Regulation (EC) No 499/2009 of 11 June 2009 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 1174/2005 on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People’s Republic of China to imports of the same product consigned from Thailand, whether declared as originating in Thailand or not

Published date16 June 2009
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 151, 16 June 2009
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16.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151/1

REGOLAMENTO (CE) N. 499/2009 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2009

che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Tailandia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) In seguito ad un’inchiesta («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2) («regolamento iniziale») un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e sui loro componenti essenziali («TM» o «prodotto in questione») originari della Repubblica popolare cinese (RPC).
(2) Tramite il regolamento (CE) n. 684/2008 (3) il Consiglio ha precisato qual è il prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale.

2. Avvio d’ufficio

(3) Gli elementi a disposizione della Commissione a seguito dell’inchiesta iniziale hanno indicato che le misure antidumping sulle importazioni di TM originari della RPC sono state eluse attraverso operazioni di assemblaggio di TM (il «prodotto oggetto dell’inchiesta») in Tailandia.
(4) In termini pratici gli elementi di prova diretti a disposizione della Commissione hanno indicato che:
il fatto che si siano prese misure riguardanti il prodotto in questione ha preceduto una modifica significativa nella struttura degli scambi che interessano le esportazioni dalla RPC e dalla Tailandia nella Comunità senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti, a parte l’istituzione del dazio,
tale modifica nella struttura degli scambi sembra risultare da operazioni di assemblaggio di TM che avvengono in Tailandia,
gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in questione risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Notevoli volumi di importazioni di TM provenienti dalla Tailandia sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione. Vi sono inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole, stabilito nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore,
i prezzi dei TM sono soggetti a pratiche di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione.
(5) Previa consultazione del comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta d’ufficio mediante il regolamento (CE) n. 923/2008 della Commissione (4) («regolamento di apertura») al fine di indagare sull’apparente elusione delle misure antidumping. A norma dell’articolo 13, paragrafo 3 e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione, sempre mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di TM spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati come originari della Tailandia o no, a partire dal 21 settembre 2008.

3. Inchiesta

(6) La Commissione ha ufficialmente notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della RPC e della Tailandia, ai produttori/esportatori di questi paesi, agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e all’industria comunitaria. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori cinesi e tailandesi noti alla Commissione, agli importatori nella Comunità divenuti noti alla Commissione nel corso dell’inchiesta iniziale e agli operatori che si sono presentati entro le scadenze specificate nell’articolo 3 del regolamento di apertura. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.
(7) Per quanto riguarda la Tailandia, alla Commissione non sono pervenute risposte ai questionari dagli esportatori/produttori, né osservazioni delle autorità. Soltanto un esportatore/produttore tailandese di TM il quale, secondo le informazioni in possesso della Commissione al tempo dell’apertura dell’inchiesta, esportava nella Comunità tale prodotto nel periodo compreso fra il 2005 e il PI (definito al considerando 10) e svolgeva operazioni di assemblaggio di TM in Tailandia, ha comunicato la cessazione delle attività a partire dall’aprile 2008.
(8) Un esportatore/produttore cinese ha risposto al questionario dichiarando le sue vendite all’esportazione nella CE e alcune esportazioni di secondaria importanza del prodotto in questione in Tailandia. Non sono pervenute osservazioni dalle autorità cinesi.
(9) Nove importatori della Comunità hanno infine risposto al questionario dichiarando le loro importazioni da Cina e Tailandia. Da queste risposte si è concluso che in generale c’è stato un aumento nelle importazioni dalla Tailandia e una diminuzione improvvisa nelle importazioni dalla RPC nel 2006, cioè nell’anno successivo all’entrata in vigore dei dazi antidumping definitivi. Le importazioni dalla RPC sono aumentate nuovamente negli anni seguenti mentre allo stesso tempo le importazioni dalla Tailandia sono diminuite leggermente, pur rimanendo ben al di sopra dei livelli del 2005.

4. Periodo dell’inchiesta

(10) L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o settembre 2007 e il 31 agosto 2008 (PI). I dati sono stati raccolti a partire dal 2005 fino alla fine del PI per indagare sul presunto cambio nella struttura degli scambi e sugli altri aspetti definiti nell’articolo 13 del regolamento di base.

B. ESITO DELL’INCHIESTA

1. Considerazioni generali/livello di collaborazione/metodologia

(11) Come menzionato al considerando 7, nessun produttore/esportatore di TM in Tailandia ha collaborato all’inchiesta fornendo i dati necessari. La Commissione non ha pertanto potuto verificare direttamente alla fonte la natura delle importazioni spedite dalla Tailandia. È stato quindi necessario elaborare conclusioni relative ai TM spediti dalla Tailandia nella Comunità basandosi sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. In questo contesto si noti che né le informazioni ricevute dagli importatori cinesi né quelle ricevute da quelli comunitari hanno permesso alla Commissione di determinare la natura di queste importazioni.
(12) Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del
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