Council Regulation (EC) No 797/2006 of 22 May 2006 amending Regulation (EC) No 1785/2003 as regards the arrangements for importing rice

Published date31 May 2006
Subject MatterRice
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 31 May 2006
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31.5.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144/1

REGOLAMENTO (CE) N. 797/2006 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1785/2003 per quanto riguarda il regime di importazione del riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione. Al fine di semplificare le procedure previste per gli operatori economici, è opportuno dare la possibilità di derogare all’obbligo di presentazione di un titolo di importazione se per la gestione di determinate importazioni di riso detto titolo non è necessario. È opportuno pertanto permettere alla Commissione di derogare a tale obbligo.
(2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India nell’ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (3), approvato con la decisione 2004/617/CE del Consiglio (4), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario dell’India sia pari a zero.
(3) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell’ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (5), approvato con la decisione 2004/618/CE del Consiglio (6), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario del Pakistan sia pari a zero.
(4) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America per quanto riguarda il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio (7), approvato con la decisione 2005/476/CE del Consiglio (8), stabilisce il meccanismo per il calcolo e la fissazione periodica del dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio del codice NC 1006 20.
(5) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (9), approvato con la decisione 2005/953/CE del Consiglio (10), stabilisce il meccanismo per il calcolo e la fissazione periodica del dazio applicabile alle importazioni di riso lavorato e semilavorato del codice NC 1006 30 e prevede che il dazio applicabile alle importazioni di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 sia fissato a 65 EUR a tonnellata.
(6) Per consentire la piena applicazione degli accordi summenzionati, le quattro decisioni precitate prevedono la possibilità per la Commissione di derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003. Tali deroghe si applicano al massimo fino al 30 giugno 2006.
(7) Occorre pertanto adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1785/2003 concernenti la fissazione del dazio applicabile per i diversi tipi di riso oggetto degli accordi suddetti.
(8) Per poter beneficiare dell’importazione a dazio zero il riso Basmati deve appartenere ad una delle varietà specificate negli accordi. È opportuno che la Commissione adotti norme specifiche che consentano di accertarsi che il riso Basmati importato a dazio zero risponda a tali caratteristiche.
(9) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1785/2003. Per garantire agli operatori il mantenimento dei nuovi regimi di importazione dopo la data limite di applicazione dei regimi derogatori, è opportuno che detta modifica si applichi a decorrere dal 1o luglio 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1785/2003 è modificato come segue:

1) all'articolo 10, è inserito il paragrafo seguente: «1 bis Se per la gestione di determinate importazioni di riso non sono necessari titoli di importazione, la Commissione può derogare, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, all’obbligo previsto dal paragrafo 1, primo comma del presente articolo.»;
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