Council Regulation (EC) No 913/2009 of 24 September 2009 terminating the new exporter review of Regulation (EC) No 1174/2005 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People’s Republic of China, re-imposing the duty with regard to imports from one exporter in this country and terminating the registration of these imports

Published date01 October 2009
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 258, 01 October 2009
L_2009258IT.01000101.xml
1.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 258/1

REGOLAMENTO (CE) N. 913/2009 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

che chiude il riesame, concernente un nuovo esportatore, del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese. Per le quattro società cui sono applicate aliquote di dazio individuali le aliquote in vigore variano dal 7,6 % al 39,9 %. L’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società è del 46,7 %. Il regolamento (CE) n. 684/2008 (3) ha precisato l’ambito d’applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005.

2. INCHIESTA ATTUALE

2.1. Domanda di riesame

(2) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame, concernente un nuovo esportatore, del regolamento (CE) n. 1174/2005, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, presentata da un produttore esportatore di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese.
(3) La domanda è stata presentata dalla Crown Equipment (Suzhou) Company Limited («Crown Suzhou» o «il richiedente»).
(4) Il richiedente afferma di aver operato in condizioni di economia di mercato e di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità europea durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell’inchiesta iniziale»), e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping. Inoltre, ha affermato di aver iniziato ad esportare transpallet manuali e le relative componenti essenziali verso la Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

2.2. Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori

(5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame relativo ad un nuovo esportatore in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e dopo aver fornito all’industria comunitaria interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 52/2009 (4), un riesame del regolamento (CE) n. 1174/2005 per quanto riguarda il richiedente («il riesame»).
(6) A norma
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