Council Regulation (EEC) No 426/86 of 24 February 1986 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables

Published date27 February 1986
Subject MatterProcessed fruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 49, 27 February 1986
EUR-Lex - 31986R0426 - IT

Regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 27/02/1986 pag. 0001 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0107
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0107


13 // // // //

ALLEGATO IV

1.2NUMERO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

DESIGNAZIONE DELLE MERCI

EX 07.02 B

POMODORI PELATI, CONGELATI

EX 07.03 E

FUNGHI

EX 07.04 B

FIOCCHI DI POMODORI

08.03 B

FICHI SECCHI

08.04 B

UVE SECCHE

EX 08.10 A

LAMPONI E FRAGOLE, ANCHE COTTI, CONGELATI, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI

EX 08.10 D

CILIEGIE, ANCHE COTTE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI

EX 08.11 E

LAMPONI, FRAGOLE E CILIEGIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATI

08.12 C

PRUGNE SECCHE

EX 20.01 C

FUNGHI PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO

20.02 C

POMODORI PREPARATI O CONSERVATI

20.02 G

PISELLI E FAGIOLINI PREPARATI O CONSERVATI

EX 20.03

LAMPONI, FRAGOLE E CILIEGIE CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI

EX 20.05 C I B ), C II E C III

PUREE E PASTE DI FRUTTA, GELATINE, MARMELLATE, OTTENUTE MEDIANTE COTTURA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI : //

- DI LAMPONI E DI FRAGOLE

EX 20.06 B II A ) 7 B II B ) 7 AA ) 11 B II B ) 7 BB ) 11

PESCHE PREPARATE O CONSERVATE

EX 20.06 B II A ) 7 B II B ) 7 AA ) 22 B II C ) 7 BB ) 22 B II C ) 1 AA ) B II C ) 2 BB )

ALBICOCCHE PREPARATE O CONSERVATE

EX 20.06 B II A ) 8 B II B ) 8 B II C ) 1 DD ) B II C ) 2 BB )

LAMPONI, FRAGOLE E CILIEGIE PREPARATI O CONSERVATI

EX 20.06 B II A ) 6 B II B ) 6 B II C ) 1 CC ) B II C ) 2 AA )

PERE PREPARATE O CONSERVATE

20.07 B II A ) 5 B II B ) 6

SUCCHI DI POMODORI // //

ALLEGATO V

TABELLA DI CONCORDANZA

1.2.3REGOLAMENTO ( CEE ) N . 516/77

PRESENTE REGOLAMENTO //

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1 //

ARTICOLO 2

ARTICOLO 10 //

ARTICOLO 2 BIS

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 //

ARTICOLO 3

ARTICOLO 2 //

ARTICOLO 3 BIS

ARTICOLO 3 //

ARTICOLO 3 TER

ARTICOLO 4 //

ARTICOLO 3 QUATER

ARTICOLO 5 //

ARTICOLO 3 QUINQUIES

ARTICOLO 6 //

ARTICOLO 3 SEXTIES

ARTICOLO 7 //

ARTICOLO 4

ARTICOLO 8 //

ARTICOLO 4 BIS

ARTICOLO 9 //

ARTICOLO 5

ARTICOLO 11 //

ARTICOLO 6

ARTICOLO 12 //

ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3 //

ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 8, ULTIMO COMMA //

ARTICOLO 8

ARTICOLO 13 //

ARTICOLO 9

ARTICOLO 14 //

ARTICOLO 10

ARTICOLO 15 //

ARTICOLO 11

ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1 //

ARTICOLO 12

ARTICOLO 16 //

ARTICOLO 13

ARTICOLO 17 //

ARTICOLO 14

ARTICOLO 18 //

ARTICOLO 17

ARTICOLO 19 //

ARTICOLO 18

ARTICOLO 20 //

ARTICOLO 19

ARTICOLO 21 //

ARTICOLO 20

ARTICOLO 22 //

ARTICOLO 21

ARTICOLO 23 //

ARTICOLO 22

ARTICOLO 24 //

ALLEGATO I, PARTE I

ALLEGATO II //

ALLEGATO I, PARTE II

ALLEGATO III //

ALLEGATO I BIS

ALLEGATO I //

ALLEGATO II

ALLEGATO IV //

ALLEGATO IV

ALLEGATO V*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 426/86 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 1986

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono state più volte modificate; che i testi modificativi, dato il loro numero, la loro complessità e il fatto che sono pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione, effettuando nel contempo certe modifiche che sono auspicabili alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti;

considerando che, per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli aventi importanza particolare nelle regioni mediterranee della Comunità, i prezzi alla produzione risultano assai superiori a quelli dei paesi terzi; che è pertanto opportuno rendere più competitivi i prodotti comunitari adottando le misure necessarie perché possano essere venduti a prezzi concorrenziali rispetto a quelli praticati dai principali paesi terzi produttori;

considerando che è opportuno istituire a tal fine un regime di aiuti alla produzione che permetta di fabbricare i prodotti in questione ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dal pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori di prodotti freschi; che tale regime deve essere collegato ad un sistema di contratti che garantisca il regolare approvvigionamento delle industrie di trasformazione e un prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori;

considerando che, date le cospicue disponibilità di materie prime e il grado di elasticità della capacità di trasformazione, la concessione di un aiuto alla produzione di ortofrutticoli trasformati rischia di provocare da un anno all'altro una notevole espansione di questa produzione; che, onde evitare eventuali difficoltà di smercio dei prodotti trasformati, è opportuno prevedere la possibilità di limitare la concessione dell'aiuto ad una parte della produzione;

considerando che, a motivo della connessione esistente tra i prezzi dei prodotti destinati al consumo allo stato fresco e i prezzi dei prodotti destinati alla trasformazione, è opportuno disporre che il prezzo minimo alla produzione venga determinato tenendo conto del prezzo di base degli ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco e della necessità di mantenere un adeguato equilibrio tra i vari sbocchi del prodotto fresco;

considerando che, per alcuni prodotti destinati alla trasformazione e per i quali l'ammasso è possibile, è opportuno prevedere un adeguamento mensile dei prezzi minimi;

considerando che l'importo dell'aiuto è destinato a compensare la differenza tra i prezzi alla produzione praticati nella Comunità e quelli praticati nei paesi terzi; che occorre conseguentemente prevedere un calcolo che tenga conto segnatamente dell'incidenza dell'evoluzione del prezzo minimo e, se necessario, di un adeguamento forfettario degli altri costi; che, per i prodotti per i quali viene fissato, il prezzo minimo all'importazione deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto;

considerando che per alucni prodotti, in particolare per quelli a base di pomodori, il peso dell'imballaggio rispetto al peso dei prodotti può variare considerevolmente; che, per tale motivo, la concessione dell'aiuto al prodotto imballato può provocare distorsioni ingiustificate tra i vari trasformatori; che, conseguentemente, è opportuno calcolare l'aiuto in funzione della materia prima impiegata;

considerando che, per facilitare lo smaltimento dei prodotti trasformati e meglio adeguare la loro qualità alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere la fissazione di norme di qualità comunitarie; che, in attesa dell'adozione di tali norme, occorre subordinare la concessione dell'aiuto al rispetto delle norme nazionali in vigore;

considerando che, per le uve secche, occorre tener conto del fatto che, secondo la normale prassi commerciale, parte del prodotto deve essere scartata per garantire che, sotto il profilo delle sue caratteristiche specifiche, il prodotto finito sia di qualità soddisfacente; che, tenuto conto delle attuali caratteristiche del mercato delle uve secche e dei fichi secchi nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno prevedere un sistema d'acquisto limitato alla fine della campagna;

considerando che è pertanto opportuno prevedere, nell'ambito del sistema, la concessione di un aiuto all'ammasso per gli organismi ammassatori, nonché la compensazione delle loro eventuali perdite in occasione della vendita dei prodotti che escono dall'ammasso;

considerando che, ai fini di una migliore stabilità del mercato e onde facilitare il normale funzionamento del regime di aiuti, occorre instaurare per alcuni prodotti del settore importati dalla Comunità in forti quantitativi un meccanismo di prezzi minimi all'importazione abbinato ad un sistema di tasse di compensazione il quale ne garantisca il rispetto;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità diretto a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, in tale contesto, è opportuno prevedere che negli scambi con i paesi terzi siano vietate le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente;

considerando che per quanto riguarda lo zucchero, il glucosio e lo sciroppo di glucosio, queste materie prime hanno una notevole incidenza diretta sul prezzo di costo di alcuni prodotti trasformati; che è pertanto necessario armonizzare il regime degli scambi di questi ultimi prodotti con quelli previsti per lo zucchero e i cereali;

considerando che, per i suddetti motivi, è opportuno disporre che all'elemento « zucchero » dei prodotti trasformati venga applicato un prelievo in condizioni analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2); che è opportuno applicare lo stesso onere all'importazione per...

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