Council Regulation (EEC) No 792/93 of 30 March 1993 establishing a cohesion financial instrument

Published date01 April 1993
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Environment,Coordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 79, 1 April 1993
EUR-Lex - 31993R0792 - IT

Regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 01/04/1993 pag. 0074 - 0079


REGOLAMENTO (CEE) N. 792/93 DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1993 che istituisce uno strumento finanziario di coesione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 130 A del Trattato, la Comunità sviluppa e prosegue la propria azione intesa al rafforzamento della sua coesione economica e sociale e, in particolare, mira a ridurre il divario tra le diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite;

considerando che per promuovere la coesione economica e sociale occorre un'iniziativa della Comunità, integrativa rispetto a quella dei Fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari nel campo dell'ambiente e in quello delle infrastrutture dei trasporti di interesse comune;

considerando che il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione (4) del 10 giugno 1992, sulla comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 1992 (5);

considerando che, a seguito della sua riunione di Lisbona del 26 e 27 giugno 1992, il Consiglio europeo, riunitosi a Edimburgo l'11 e il 12 dicembre 1992, ha invitato la Commissione a proporre e il Consiglio ad adottare, entro il 1o aprile 1993, un regolamento che istituisce uno strumento finanziario interinale nelle more dell'istituzione del Fondo di coesione ed ha stabilito gli Stati beneficiari, i criteri e le forcelle di ripartizione indicative in modo da assicurare l'immediata concessione degli aiuti finanziari all'Irlanda, alla Grecia, al Portogallo e alla Spagna nei settori compresi nell'ambito del Fondo;

considerando che viste le conclusioni del Consiglio europeo e l'impossibilità di attuare, sulla base dell'articolo 235 del Trattato CEE, tutte le condizioni correlate all'articolo 104 C del Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, è necessario che lo strumento finanziario sia di natura temporanea e che venga sostituito quanto prima dal Fondo di coesione previsto dall'articolo 130 D del suddetto Trattato;

considerando che le risorse finanziarie dello strumento finanziario di coesione devono essere quelle previste per il Fondo di coesione nelle prospettive finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee relativamente agli anni per i quali lo strumento è in vigore; che nel 1994 gli impegni devono essere commisurati alla durata dello strumento finanziario per quell'anno e debbono soddisfare il requisito di continuità dallo strumento finanziario al Fondo di coesione;

considerando che per promuovere la coesione economica e sociale è necessario concentrare le risorse assegnate allo strumento finanziario di coesione su progetti in materia di ambiente e di infrastrutture dei trasporti di interesse comune, riguardanti Stati membri il cui PNL pro capite è inferiore al 90 % della media comunitaria;

considerando che ciascuno Stato membro beneficiario disporrà di un programma di convergenza esaminato dal Consiglio e volto ad evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che, secondo la parte seconda, titolo IV del Trattato, il Consiglio stabilisce tutte le disposizioni utili per l'attuazione di una politica comune dei trasporti; che è opportuno che la Comunità contribuisca, tramite lo strumento finanziario di coesione, alla realizzazione di reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti; che i progetti finanziati dallo strumento finanziario dovrebbero far parte, nella misura del possibile, di orientamenti per reti transeuropee adottati dal Consiglio o proposti dalla Commissione;

considerando che l'articolo 130 R del Trattato definisce gli obiettivi della Comunità in materia ambientale; che la Comunità dovrebbe contribuire, tramite lo strumento finanziario di coesione, alla realizzazione delle azioni intese a conseguire tali obiettivi, comprese le azioni intraprese conformemente all'articolo 130 S del Trattato;

considerando che è necessario garantire un adeguato equilibrio fra il finanziamento di progetti in materia di infrastrutture dei trasporti e di progetti in materia di ambiente;

considerando che gli Stati membri interessati si sono impegnati a non ridurre i propri investimenti nei settori della tutela dell'ambiente e delle infrastrutture dei trasporti; che il criterio di un impatto economico intensificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (6), non deve applicarsi allo strumento finanziario di coesione;

considerando che occorre coordinare i provvedimenti in campo ambientale ed in materia di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, sovvenzionati dallo strumento finanziario di coesione, dai Fondi...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT