Council Regulation (EEC) No 3828/85 of 20 December 1985 on a specific programme for the development of Portuguese agriculture

Published date31 December 1985
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 372, 31 December 1985
EUR-Lex - 31985R3828 - IT 31985R3828

Regolamento (CEE) n. 3828/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che istituisce un programma specifico di sviluppo dell' agricoltura in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0005 - 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0097
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0097


REGOLAMENTO (CEE) N. 3828/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 253, l'articolo 258, paragrafo 2, e l'articolo 263, paragrafo 2, nonché il protocollo n. 24, ad esso allegato, vista la proposta della Commissione, considerando che il protocollo n. 24 dell'atto di adesione prevede l'attuazione, a partire dalla data di adesione e conformemente agli obiettivi della politica agricola comune, di un'azione comune comprendente un programma specifico di sviluppo delle strutture agrarie adeguato alle condizioni particolari e rispondente ai bisogni specifici dell'agricoltura portoghese; considerando che l'obiettivo di questa azione comune dev'essere il miglioramento sensibile delle condizioni di produzione e di commercializzazione nonché il miglioramento globale delle strutture nel settore agricolo; che il conseguimento di questo obiettivo richiede sforzi comunitari specifici oltre alle misure comunitarie esistenti nel settore socio-strutturale e questo per un periodo di dieci anni; considerando che l'instaurazione di un sistema di divulgazione agricola efficace nonché il miglioramento del livello di formazione degli agricoltori sono indispensabili per migliorare le strutture dell'agricoltura portoghese; che l'attuazione delle misure necessarie richiede anch'essa un miglioramento delle infrastrutture in materia di formazione e di ricerca agricola; considerando che misure specifiche intese a migliorare l'efficienza delle strutture agrarie, complementari a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), e concernente in particolare il miglioramento del patrimonio zootecnico, incluse alcune misure per la tutela sanitaria degli allevamenti, la produzione di sementi di qualità certificata e la ristrutturazione dell'olivicoltura possono favorire un migliore impiego delle risorse agricole disponibili; considerando che il miglioramento delle strutture fondiarie rappresenta una condizione fondamentale per il miglioramento delle strutture agrarie; che pertanto sono necessarie misure intese a favorire la ricomposizione delle aziende frazionate e l'ampliamento di quelle che attualmente non sono redditizie nonché misure in materia di miglioramento fondiario; considerando che in questo contesto devono essere adottate alcune misure intese a correggere lo squilibrio della piramide d'età della popolazione agricola incoraggiando i conduttori anziani a cessare l'attività; considerando che il miglioramento della situazione idraulica, incluse le operazioni collettive di irrigazione e la creazione di piccole reti di irrigazione nonché le operazioni di drenaggio, è una condizione importante per il miglioramento delle strutture agrarie; considerando che è necessario migliorare le infrastrutture attualmente insufficienti, in particolare per quanto concerne la attrezzature pubbliche relative all'erogazione dell'elettricità, alla distribuzione dell'acqua potabile, alle strade poderali e alle vie di comunicazione; considerando che è necessario compiere sforzi specifici per migliorare la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli; considerando che, a causa dell'esistenza di terreni agricoli colpiti da erosione, la conservazione del suolo e delle acque rappresenta una necessità particolarmente importante e che l'imboschimento nonché il miglioramento delle foreste degradate, incluse alcune misure di tutela per il mantenimento delle foreste, sono mezzi appropriati per la protezione delle terre agricole; considerando che le azioni previste devono essere realizzate nel quadro di uno o più programmi tenendo conto in particolar modo delle esigenze specifiche delle varie zone del Portogallo; considerando che, previo parere del comitato permanente delle strutture agricole, spetta alla Commissione approvare questi programmi nonché stabilire la natura e l'entità dell'impegno comunitario per la realizzazione dei medesimi; considerando che in base a quanto detto in precedenza le misure contemplate nel presente regolamento costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/85 (3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I Definizione, adozione e attuazione del programma

Articolo 1

1. Per contribuire allo sviluppo dell'agricoltura nelle diverse regioni del Portogallo, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 che la Repubblica portoghese dovrà realizzare per migliorare in modo significativo la situazione delle strutture del settore agricolo nonché le possibilità di produzione in agricoltura nelle diverse regioni pur garantendo la conservazione durevole delle risorse naturali dell'agricoltura. 2. Conformemente agli articoli da 2 a 21, la Comunità può concedere un contributo a favore di quest'azione comune finanziando, tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, denominato in appresso «Fondo», le misure connesse in particolare con:a) il potenziamento della divulgazione e della formazione nonché il miglioramento delle attrezzature necessarie per la formazione agricola, inclusa la ricerca;b)il miglioramento dell'efficienza delle strutture di produzione, inclusa dal tutela sanitaria;c)il miglioramento delle strutture fondiarie, incluse misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola;d)il miglioramento fisico che risulta: - da operazioni collettive d'irrigazione, incluso il rinnovamento delle reti collettive d'irrigazione, -dall'impianto di reti di drenaggio, -dallo sviluppo delle infrastrutture direttamente connesse con l'attività agricola,e)dal riassetto fondiario e da riorientamento della produzione,f)dal miglioramento della valorizzazione dei prodotti agricoli,g)dal miglioramento forestale.

Articolo 2

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT