Council Regulation (EEC) No 797/85 of 12 March 1985 on improving the efficiency of agricultural structures

Published date30 March 1985
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 93, 30 March 1985
EUR-Lex - 31985R0797 - IT

Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 30/03/1985 pag. 0001 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0066
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0066


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REGOLAMENTO (CEE) N. 797/85 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1985

relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che non è possibile raggiungere gli obiettivi della politica agraria comune, enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, se non si aiuta l'agricoltura a migliorare l'efficienza delle proprie strutture, in particolare nelle regioni colpite da problemi molto gravi;

considerando che il miglioramento dell'efficienza delle strutture è un elemento indispensabile dello sviluppo della politica agraria comune; che esso deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari;

considerando che la diversità delle cause, della natura e della gravità dei problemi strutturali in agricoltura può richiedere soluzioni distinte a seconda delle regioni e adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni regione interessata; che si possono ottenere i risultati migliori se, fondandosi su una concezione e su criteri comunitari, gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune tramite i propri strumenti legislativi, regolamentari ed amministrativi;

considerando che nella Comunità la struttura agraria è caratterizzata da un vasto numero di aziende agricole in cui mancano le condizioni strutturali che consentirebbero di garantire redditi e condizioni di vita equi;

considerando che, in futuro, le uniche aziende in grado di adeguarsi allo sviluppo economico saranno quelle il cui impreditore possiede un'adeguata qualificazione professionale e la cui redditività è verificata mediante una contabilità ed un piano di miglioramento materiale;

considerando che, nell'attuale situazione economica, gli aiuti comunitari o nazionali devono essere concentrati su aziende il cui reddito di lavoro è inferiore ai redditi comparabili e che, di conseguenza, hanno maggiormente bisogno di tali aiuti;

considerando che l'adattamento delle strutture delle aziende tramite un incremento della produttività che si traduca in un aumento della produzione incontra ostacoli insormontabili a causa della situazione di mercato di numerosi prodotti agricoli; che risulta pertanto necessario concentrare tali aiuti sugli investimenti che consentono di ridurre i costi di produzione e di migliorare le condizioni di vita e di lavoro o agli investimenti intesi alla riconversione delle produzioni;

considerando inoltre che l'obiettivo di equilibrio dei mercati nella Comunità richiede condizioni specifiche per la concessione di aiuti agli investimenti nei settori della produzione suina e della produzione lattiero-casearia; che tale obiettivo rende indispensabile un divieto degli aiuti agli investimenti nel settore delle uova e del pollame;

considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto l'avviamento della loro attività, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;

considerando che la contabilità è uno strumento indispensabile per una corretta valutazione della situazione economica e finanziaria delle aziende, in particolare di quelle che si stanno ammodernando; che un incentivo finanziario può incoraggiare la tenuta della contabilità;

considerando che, nell'interesse di una produzione razionale e di un miglioramento delle condizioni di vita, è opportuno favorire anche la costituzione di associazioni aventi come scopo l'assistenza interaziendale o una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o un'attività in comune;

considerando che nello stesso contesto è opportuno anche incoraggiare la creazione di associazioni agricole aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione o di gestione;

considerando che il Consiglio, in base alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), ha adottato gli elenchi comunitari delle zone di montagna e di talune zone svantaggiate per le quali devono essere prese a livello comunitario misure particolari, adeguate alla loro situazione, in particolare per rispondere alle condizioni naturali della produzione e per garantire equi redditi agli agricoltori delle regioni stesse;

considerando che un'indennità intesa a compensare gli svantaggi naturali permanenti contemplati nella direttiva 75/268/CEE, concessa ogni anno agli imprenditori agricoli che esercitano stabilmente la loro attività nelle zone svantaggiate, può essere indispensabile per il conseguimento degli obiettivi assegnati all'agricoltura di tali zone; che occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare tale indennità, in funzione della gravità degli svantaggi esistenti, entro limiti e a condizioni determinati per i vari tipi di zona, tanto per gli importi quanto per le produzioni in questione;

considerando peraltro che il miglioramento dell'efficienza delle strutture delle aziende in queste zone, dati gli svantaggi permanenti, può essere effettuato soltanto se gli aiuti agli investimenti sono potenziati e se possono essere concessi ad investimenti limitati, di carattere turistico o artigianale, che consentano di combinare le attività agricole con quelle connesse con il turismo e l'artigianato;

considerando che la razionalizzazione delle aziende e la necessità di conservare l'ambiente naturale esigono la concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, nonché la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli ed alpeggi;

considerando inoltre che, per assicurare la conservazione dell'ambiente, occorre assimilare talune zone - caratterizzate da svantaggi specifici, come i parchi naturali o nazionali, nelle quali è necessario il mantenimento dell'attività agricola, eventualmente sottoposta a condizioni particolari - alle zone contemplate nell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE;

considerando che occorre prevedere la possibilità che gli Stati membri adottino misure particolari nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale in vista dell'introduzione o del mantenimento di pratiche agricole compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente naturale;

considerando che molte delle regioni difficili della Comunità, in particolare quelle determinate in virtù della direttiva 75/268/CEE, sono caratterizzate da problemi particolari, derivanti soprattutto da deficienze infrastrutturali, da strutture forestali insufficienti o da abitazioni rurali inadeguate e che l'eliminazione, o almeno la riduzione di questi problemi può costituire una condizione indispensabile per migliorare l'efficienza delle strutture agrarie; che è opportuno prevedere un quadro entro il quale potranno essere iscritte azioni specifiche destinate a contribuire alla soluzione di tali problemi, particolarmente gravi nelle regioni considerate;

considerando che la situazione dei mercati dei prodotti agricoli e le limitazioni che ne derivano per un adattamento delle strutture agricole aziendali esigono di completare le misure agricole in favore di queste aziende agricole con alcune misure forestali speciali, quali l'imboschimento di terre produttive agricole, la realizzazione di frangivento e di tagliafuoco, la costruzione di sentieri forestali ed il miglioramento dello sfruttamento delle superfici boscate;

considerando che le misure forestali sono in genere legate e possono contribuire:

- alla conservazione e al miglioramento del suolo, della fauna, della flora e del regime delle acque superficiali e sotterranee;

- alla produttività dei terreni agricoli tramite un miglioramento delle condizioni naturali di produzione agricola e a una migliore utilizzazione della manodopera in agricoltura;

considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un notevole miglioramento del livello della formazione generale, tecnica ed economica della popolazione agricola attiva, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione o della commercializzazione e per quanto riguarda i giovani che intendono intraprendere l'attività agricola o che si sono recentemente insediati in un'azienda;

considerando che la scarsità dei mezzi disponibili per la formazione ed il perfezionamento professionali, in particolare per i dirigenti ed i gestori di cooperative o associazioni agricole, costituisce, in molte zone, un ostacolo agli sforzi intesi alla realizzazione del necessario adattamento delle strutture agrarie;

considerando inoltre che la realizzazione di progettipilota, comprese le misure di divulgazione dei risultati dei lavori e dell'esperienza in materia di strutture agrarie, possono facilitare l'adattamento dell'agricoltura comunitaria;

considerando che il complesso delle misure previste presenta un interesse comunitario ed ha lo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le modifiche strutturali necessarie per il buon funzionamento del mercato comune; che queste misure rappresentano pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agraria comune (1); che è opportuno inoltre potenziare il finanziamento comunitario per determinate ragioni e per...

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