Council Regulation (EEC) No 768/89 of 21 March 1989 establishing a system of transitional aids to agricultural income

Published date29 March 1989
Subject MatterState aids,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 84, 29 March 1989
EUR-Lex - 31989R0768 - IT 31989R0768

REGOLAMENTO (CEE) N. 768/89 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1989 che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 29/03/1989 pag. 0008 - 0012


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REGOLAMENTO (CEE) N. 768/89 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1989

che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nel contesto della riforma in corso della politica agricola comune, in particolare della ristrutturazione delle organizzazioni comuni dei mercati, la politica delle strutture agricole della Comunità è stata completata con alcune misure destinate, tra l'altro, a facilitare agli agricoltori l'adattamento alle nuove realtà dei mercati agricoli; che, tuttavia, queste misure potrebbero risultare insufficienti per alcune categorie di aziende a conduzione familiare;

considerando che, in questa situazione e conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles nel febbraio 1988, occorre prevedere la facoltà per gli Stati membri di concedere aiuti transitori al reddito agricolo per sostenere lo sforzo di adattamento delle aziende agricole indebolite che, per la loro situazione economica e strutturale, non sarebbero altrimenti in grado di portare con successo a termine il loro sforzo di adattamento; che tali aiuti contribuiscono al tempo stesso a mantenere un livello di vita equo per la popolazione agricola, conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b) del trattato, e a proteggere gli equilibri necessari per garantire la vitalità del mondo rurale, tenendo conto delle esigenze di tutela del paesaggio e dell'ambiente;

considerando che per garantire la necessaria trasparenza di tali aiuti temporanei e l'osservanza delle condizioni comunitarie intese ad evitare che siano rimessi in causa gli obiettivi della Comunità, in particolare nel settore del risanamento dei mercati, è opportuno subordinare la concessione degli aiuti al reddito all'approvazione preventiva, da parte della Commissione, di programmi di aiuti al reddito elaborati dagli Stati membri che prevedano un ricorso a tali misure; che per evitare distorsioni concorrenziali tra i produttori agricoli, questi programmi devono in particolare stabilire e rispettare il nesso esistente tra l'aiuto previsto e il pregiudizio derivante dall'adattamento delle condizioni dei mercati;

considerando che è inoltre necessario tener conto della ripartizione eterogenea delle aziende del tipo considerato sul territorio comunitario e della loro relativa concentrazione negli Stati membri dove le risorse finanziarie e, di conseguenza, le possibilità di aiuti transitori sono notevolmente ridotte rispetto ad altri Stati membri; che la coesione prevista nell'atto unico europeo impone quindi, soprattutto in questi ultimi casi, un contributo comunitario agli aiuti al reddito concessi ai coltivatori a titolo principale; che l'importo del contributo comunitario deve essere differenziato secondo le esigenze e le possibilità finanziarie nelle varie regioni della Comunità;

considerando che il contributo comunitario è finanziato mediante gli staziamenti iscritti in un capitolo speciale del bilancio generale delle Comunità; che per agevolare la gestione e l'esecuzione finanziaria del regime, è opportuno prevedere che le modalità di applicazione finanziarie siano quelle che si applicano al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, in virtù del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato, da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per sostenere lo sforzo di adattamento delle aziende agricole a conduzione familiare indebolite, nel contesto della riforma della politica agricole comune, dalle nuove condizioni dei mercati e che, a causa della loro situazione economica e strutturale, non sono in grado di portare a termine da sole il processo di adattamento, è istituito un regime comunitario, in virtù del quale gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere aiuti...

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