Council Regulation (EEC) No 3653/90 of 11 December 1990 introducing transitional measures governing the common organization of the market in cereals and rice in Portugal

Published date27 December 1990
Subject MatterAccession,Rice,Cereals
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 362, 27 December 1990
EUR-Lex - 31990R3653 - IT 31990R3653

Regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 362 del 27/12/1990 pag. 0028 - 0030


REGOLAMENTO (CEE) N. 3653/90 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1990 recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando che la politica in materia di prezzi seguita dalla Comunità a decorrere dall'adesione, in particolare l'introduzione del regime degli stabilizzatori, rende impossibile procedere secondo le modalità stabilite nell'articolo 285 dell'atto di adesione per quanto riguarda il ravvicinamento al prezzo comune delle quotazioni dei cereali in Portogallo ; che il Consiglio europeo del febbraio 1988 ha riconosciuto che i recenti adeguamenti della politica agricola comune creano difficoltà che non erano state previste e rendono necessario rafforzare le modalità transitorie, in particolare in materia di aiuti e di scadenze ;

considerando che la concessione di un aiuto temporaneo e degressivo, il cui importo iniziale è stabilito in funzione del reddito garantito ai produttori portoghesi alla fine della prima tappa, consente di prevedere il ribasso delle quotazioni dei cereali da foraggio in Portogallo fino al livello dei to portoghese nell'organizzazione comune dei mercati ;

considerando che, per quanto riguarda il frumento duro, è possibile raggiungere il medesimo risultato concedendo ai produttori portoghesi l'intero aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90(3), la cui progressiva introduzione a decorrere dall'inizio della seconda tappa è stata prevista all'articolo 323 dell'atto di adesione ;

considerando che, per quanto riguarda il frumento tenero, la differenza tra il prezzo applicabile in Portogallo ed il prezzo comune è tale che, nonostante l'erogazione dell'aiuto, il ravvicinamento non può essere effettuato in una sola volta ; che occorre quindi stabilire per questo prodotto un prezzo superiore al prezzo comune e prevederne il ravvicinamento al prezzo comune in più campagne ;

considerando che, per quanto riguarda il riso, prodotto per il quale cui la differenza tra i prezzi portoghesi ed il prezzo comune non giustifica l'erogazione di aiuti, è opportuno prevedere, all'inizio della seconda tappa...

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