Council Regulation (EEC) No 1109/88 of 25 April 1988 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

Published date29 April 1988
Subject MatterMilk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 110, 29 April 1988
EUR-Lex - 31988R1109 - IT 31988R1109

Regolamento (CEE) n. 1109/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 110 del 29/04/1988 pag. 0027 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0154


REGOLAMENTO (CEE) N. 1109/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/87 (4), ha istituito per la durata di cinque anni, allo scopo di ristabilire l'equilibrio del settore lattiero-caseario, un regime de prelievo supplementare sui quantitativi di latte consegnati o acquistati che superino una quantità di riferimento stabilita per il produttore ovvero per l'acquirente; che i risultati prodotti da tale regime si rivelano già sin d'ora insufficienti per conseguire, al termine del quinquennio, l'obiettivo di adeguare l'offerta alla domanda; che è pertanto necessario portare la durata di detto regime a otto periodi di dodici mesi ciascuno;

considerando che per il sesto, il settimo e l'ottavo periodo di applicazione di detto regime conviene stabilire i quantitativi globali garantiti al livello stabilito per il quinto periodo di dodici mesi;

considerando che l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 804/68 ha accordato, per tutta la durata di applicazione del regime in questione, la facoltà di adottare misure intese a ridurre il volume degli acquisti d'intervento; che i motivi che giustificano una proroga di detto regime inducono a prorogare per la stessa durata il periodo di cui all'articolo 7 bis,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) all'articolo 5 quater, paragrafo 1, primo comma i termini "durante cinque periodi" sono sostituiti dai termini "durante otto periodi";

2) il testo dell'articolo 5 quater...

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