Council Regulation (EEC) No 3904/87 of 22 December 1987 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

Published date30 December 1987
Subject MatterMilk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 370, 30 December 1987
EUR-Lex - 31987R3904 - IT 31987R3904

Regolamento (CEE) n. 3904/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1987 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 25 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 25 pag. 0095


REGOLAMENTO (CEE) N. 3904/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designa-

zione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel

regolamento (CEE) n. 804/68 (4), modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 773/87 (5), conformemente alla

terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari disciplina i prodotti seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, fissa ogni anno per la campagna lattiera successiva i prezzi d'entrata applicabili nella Comunità per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, in appresso denominati ''prodotti pilota''. I prezzi d'entrata sono fissati in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunità, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte.»

3) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri rilasciano il titolo ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.

Il titolo è valido per un'operazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che deve essere fissata dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Il rilascio dei titoli è...

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