Council Regulation (EEC) No 3151/90 of 29 October 1990 on stepping up checks in Portugal on expenditure charged to the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

Published date31 October 1990
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 302, 31 October 1990
EUR-Lex - 31990R3151 - IT

Regolamento (CEE) n. 3151/90 del Consiglio, del 29 ottobre 1990, relativo al rafforzamento del controllo delle spese, in Portogallo, a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 31/10/1990 pag. 0052 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3151/90 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1990

relativo al rafforzamento del controllo delle spese, in Portogallo, a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (4), gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perdute a causa di irregolarità o negligenze;

considerando che, a decorrere dal 1o gennaio 1991, la sezione garanzia del FEAOG finanzierà i prodotti soggetti ad una transizione per tappe in Portogallo, aumentando considerevolmente l'onere amministrativo dei servizi incaricati dei controlli e abilitati al pagamento delle spese in tale Stato membro;

considerando che il governo portoghese ha designato, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70, l'Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) quale organismo incaricato di effettuare i pagamenti per la maggior parte delle spese di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso regolamento e di garantire il coordinamento e il trattamento dei dati relativi a tutte le spese, anche a quelle materialmente pagate da altri servizi all'uopo designati;

considerando che l'INGA non dispone dell'infrastruttura informatica necessaria per provvedere in maniera ottimale alla raccolta, al trattamento, al controllo e alla trasmissione alla Commissione di tutti i dati relativi alle spese finanziate dal FEAOG...

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