Council Regulation (EEC) No 4254/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No 2052/88 as regards the European Regional Development Fund

Published date31 December 1988
Subject MatterCoordination of structural instruments,European Regional Development Fund (ERDF),Internal market - Principles,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 374, 31 December 1988
EUR-Lex - 31988R4254 - IT 31988R4254

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1988 pag. 0015 - 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 4254/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 E,

vista la proposta della Commissione(1),

in cooperazione con il Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che l'articolo 130 C del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti(4), prevede che la principale missione del Fondo europeo di sviluppo regionale è quella di contribuire al conseguimento degli obiettivi nn. 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento anzidetto, che il Fondo partecipa all'azione finalizzata al conseguimento dell'obiettivo n. 5 b) e contribuisce inoltre al finanziamento di studi o di esperimenti pilota attinenti allo sviluppo regionale a livello comunitario ;

considerando che le disposizioni comuni ai Fondi a finalità strutturale della Comunità sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti esistenti, dall'altro(5), nonché le disposizioni comuni all'azione dei fondi ;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 le disposizioni comuni devono essere integrate da specifiche disposizioni relativamente agli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ; che conviene precisare la natura delle misure che possono essere finanziate dal FESR, le informazioni da includere nei piani degli Stati membri a titolo degli obiettivi nn. 1 e 2, nonché le forme d'intervento che saranno privilegiate negli interventi del FESR ;

considerando che nell'ambito della riforma dei Fondi è opportuno che la Commissione stabilisca gli orientamenti di politica regionale che essa stessa dovrebbe applicare per le sue operazioni nei diversi stadi della programmazione, segnatamente per porre in essere i quadri comunitari di sostegno e per gli interventi del FESR.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I CAMPO E FORME DI INTERVENTO Articolo 1 Campo d'intervento Nell'ambito della missione affidatagli a norma dell'arti- colo 130 C del trattato, il FESR partecipa, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, al finanziamento :

a)di investimenti produttivi che permettano di creare o di mantenere posti di lavoro durevoli ;

b)di investimenti nel settore delle infrastrutture, e precisamente :

-per quanto riguarda le regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1, quelle che contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni ; possono inoltre essere finanziate, in zone in cui se ne evidenzi la necessità, talune attrezzature che contribuiscono all'adeguamento di dette zone, in particolare attrezzature sanitarie ed educative,

-per quanto riguarda le regioni o zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 2, quelle che interessano la sistemazione di comprensori industriali in declino, ivi comprese le comunità urbane, e quelle il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche,

-per quanto riguarda le zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 5 b), quelle direttamente connesse alle attività economiche generatrici di posti di lavoro in settori diversi da quello agricolo, compresi i collegamenti in materia di infrastrutture di comunicazione e di altra natura che condizionano lo sviluppo di queste attività ;

c)dello sviluppo del potenziale endogeno delle regioni attraverso misure d'animazione e di sostegno alle iniziative di sviluppo locale e alle attività delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso :

-incentivi ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi comuni a varie aziende,

-il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e il finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale,

-il...

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