Council Regulation (EEC) No 1660/85 of 13 June 1985 amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71

Published date20 June 1985
Subject MatterSocial provisions,Social security for migrant workers,Provisions under Article 235 EEC,Free movement of workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 160, 20 June 1985
EUR-Lex - 31985R1660 - IT

Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio del 13 giugno 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 20/06/1985 pag. 0001 - 0006
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 4 pag. 0142
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 4 pag. 0142
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0061


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1660/85 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione formulata dopo consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (4) e (CEE) n. 574/72 (5), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2001/83 (6); che talune di dette modifiche sono connesse con talune modifiche apportate dagli Stati membri alla loro legislazione sulla sicurezza sociale, mentre altre sono di carattere tecnico o suggerite dall'esperienza acquisita in sede di applicazione dei suddetti regolamenti;

considerando che le modifiche apportate in Danimarca alla legislazione relativa alle pensioni sociali rendono necessaria una modifica delle disposizioni dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che occorre prevedere nel suddetto allegato VI la dispensa all'obbligo di residenza in Danimarca per aver diritto alla pensione per i lavoratori subordinati o i lavoratori autonomi o i loro superstiti che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca, e garantire che si tenga conto, a certe condizioni, dei periodi di occupazione o di attività autonoma compiuti in Danimarca da un lavoratore subordinato o da un lavoratore autonomo al fine di calcolare la pensione del congiunto superstite;

considerando che è necessario prevedere, nel suddetto allegato VI, una disposizione che permetta alle istituzioni tedesche di rimborsare i contributi di assicurazione pensione versati dagli insegnanti greci assicurati simultaneamente in Germania e in Grecia;

considerando che l'adozione in Grecia di una nuova legislazione concernente i regimi di assicurazione volontaria richiede l'incorporazione nel suddetto allegato VI della procedura speciale che consenta l'applicazione ai cittadini degli Stati membri diversi dalla Grecia di detta legislazione e delle condizioni da essa richieste per acquisire i diritti;

considerando che le disposizioni del suddetto allegato VI relative alla legislazione del Regno Unito, che consente alle mogli o alle ex mogli di poter beneficiare dei periodi di assicurazione compiuti dai loro mariti o ex mariti in due o più Stati membri al fine di costituire una carriera assicurativa che sia per loro più favorevole, vanno modificate per estendere il beneficio di questa concessione, in alcuni casi, agli ex mariti per quanto riguarda i periodi di assicurazione compiuti dalle loro ex mogli e per correggere alcune inesattezze nella formulazione del testo attuale;

considerando che l'interazione tra la legislazione del Regno Unito concernente il calcolo delle pensioni di vecchiaia e le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in

altri Stati membri, allorché, successivamente al 6 aprile 1975, detti periodi sono stati compiuti in uno Stato membro diverso dal Regno Unito, dà luogo, in connessione con la procedura speciale di cui all'allegato VI, a situazioni anomale e non eque;

considerando che è pertanto necessario inserire nel suddetto allegato VI una disposizione relativa alle modalità particolari d'applicazione della suddetta legislazione in modo da correggere gli effetti sopra menzionati;

considerando che occorre limitare per quanto è possibile il numero e la...

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