Council Regulation (EEC) No 3301/86 of 27 October 1986 instituting a Community programme for the development of certain less-favoured regions of the Community by exploiting endogenous energy potential (Valoren programme)

Published date31 October 1986
Subject MatterEnergy,Regional policy,European Regional Development Fund (ERDF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 305, 31 October 1986
EUR-Lex - 31986R3301 - IT

Regolamento (CEE) n. 3301/86 del Consiglio del 27 ottobre 1986 che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante la valorizzazione del potenziale energetico endogeno (programma VALOREN)

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 31/10/1986 pag. 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3301/86 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1986

che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante la valorizzazione del potenziale energetico endogeno (programma VALOREN)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1787/84, in appresso denominato « regolamento del Fondo », prevede una partecipazione del Fondo a programmi comunitari che abbiano le finalità di contribuire alla soluzione di problemi seri concernenti la situazione socioeconomica di una o più regioni e siano intesi ad assicurare una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di sviluppo strutturale o di riconversione delle regioni e gli obiettivi delle altre politiche comunitarie;

considerando che l'Irlanda, il Mezzogiorno, nonché alcune regioni della Grecia, della Spagna e del Portogallo sono caratterizzate da problemi economici particolarmente gravi; che queste stesse regioni devono far fronte anche a gravi problemi energetici, che incidono sulla loro situazione socioeconomica, quali la marcata dipendenza dalle importazioni, soprattutto di petrolio, per gli approvvigionamenti energetici, l'impiego cospicuo di idrocarburi per la produzione di elettricità e la riduzione del contenuto energetico del prodotto interno lordo inferiore alla media comunitaria;

considerando che analoghi problemi economici ed energetici si riscontrano anche in Corsica, nei dipartimenti francesi d'oltremare e nell'Irlanda del Nord;

considerando che lo sfruttamento delle risorse energetiche locali e l'utilizzazione razionale dell'energia rappresentano, nel rispetto degli obiettivi della politica comunitaria in materia d'ambiente, strumenti idonei a favorire lo sviluppo economico delle regioni interessate, in quanto contribuiscono a potenziare la produzione, stimolano la creazione di nuovi posti di lavoro e favoriscono la diffusione delle innovazioni tecnologiche;

considerando che, a causa dei loro problemi economici strutturali, gli Stati membri e le regioni sopra citate incontrano difficoltà nel perseguire gli obiettivi energetici fissati dalla Comunità per il 1995 nella risoluzione del Consiglio del 16 settembre 1986 (5); che tali obiettivi sono intesi in particolare, per la Comunità nel suo complesso, a migliorare il coefficiente della domanda finale di energia, a limitare il consumo di petrolio della Comunità, ad aumentare la quota dei combustibili solidi nel consumo energetico, a ridurre al massimo l'impiego di idrocarburi nella produzione di elettricità e ad accrescere in maniera sostanziale il contributo di fonti energetiche nuove e rinnovabili; che nella risoluzione del 15 settembre 1986 (6) il Consiglio ha parimenti incoraggiato un miglioramento dell'efficacia energetica nelle imprese industriali degli Stati membri;

considerando che un programma comunitario di valorizzazione del potenziale energetico endogeno contribuisce parimenti ad agevolare il perseguimento degli obiettivi energetici della Comunità e, di conseguenza, consente di stabilire una maggiore corrispondenza tra gli obiettivi comunitari in materia di sviluppo regionale e le finalità della politica energetica della Comunità;

considerando che, sulla base delle informazioni provenienti dagli Stati membri interessati, si constata che questi dispongono di un potenziale endogeno in termini di risorse energetiche sfruttabili e di risparmi d'energia tuttora realizzabili;

considerando che l'aiuto comunitario consente di mettere a frutto le esperienze tecniche ed economiche acquisite dalla Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 3640/85 (7) inteso ad incentivare finanziariamente la realizzazione di progetti dimostrativi in materia di sfruttamento delle fonti energetiche alternative, di risparmio energetico e di sostituzione degli idrocarburi, nonché di progetti pilota a carattere industriale e di progetti dimostrativi concernenti la...

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