Council Regulation (EEC) No 3905/87 of 22 December 1987 amending Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal

Published date30 December 1987
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 370, 30 December 1987
EUR-Lex - 31987R3905 - IT

Regolamento (CEE) n. 3905/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1987 pag. 0007 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 25 pag. 0101
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 25 pag. 0101


REGOLAMENTO (CEE) n. 3905/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominato «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci delle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 805/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che le farine e le polveri commestibili di carni o di frattaglie possono essere classificate, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in diverse sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e le polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è opportuno che il regolamento (CEE) n. 805/68 sia applicabile a dette farine e polveri di carni o di frattaglie;

(1) Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(5) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

considerando che talune preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie, ivi compresi i grassi, sono classificate in sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 805/68; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, a fini di semplificazione, singole sottovoci per ciascuna delle preparazioni summenzionate; che è opportuno che dette preparazioni siano disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (7); che conseguentemente esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore delle carni bovine; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n...

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