Council Regulation (EEC) No 3309/85 of 18 November 1985 laying down general rules for the description and presentation of sparkling wines and aerated sparkling wines

Published date29 November 1985
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Wine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 320, 29 November 1985
EUR-Lex - 31985R3309 - IT 31985R3309

Regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 29/11/1985 pag. 0009 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0063
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0063


REGOLAMENTO (CEE) N. 3309/85 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 1985

che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del

5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3307/85 (2), in particolare l'articolo 54, paragrafo 1, e l'articolo 64, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione (3),visto il parere del Parlamento europeo (4),visto il parere del Comitato economico e sociale (5),considerando che l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede l'adozione di norme generali relative alla designazione e alla presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo; che il regolamento (CEE) n. 355/79 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1898/85 (7), ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; che occorre prevedere anche norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati;considerando che la designazione e la presentazione di un prodotto devono essere intese a fornire al consumatore finale e agli organismi pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio del prodotto stesso informazioni corrette e precise che consentano la valutazione del prodotto in causa; che occorre quindi stabilire norme atte al raggiungimento di tale scopo;considerando che, per quanto concerne la designazione, si deve operare una distinzione tra le indicazioni obbligatorie necessarie per l'identificazione di un vino spumante o di un vino spumante gassificato e le indicazioni facoltative, intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche di un prodotto o a individuarlo sufficientemente rispetto agli altri prodotti della stessa categoria che entrano in concorrenza sul mercato;

GU n. C 182 del 9. 7. 1984, pag. 21.

GU n. C 12 del 14. 1. 1985, pag. 1.

considerando che è opportuno stabilire un elenco completo delle indicazioni obbligatorie e precisare le condizioni necessarie per l'uso di tali indicazioni per la designazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati;considerando che nella Comunità sono tradizionalmente utilizzate diciture differenti per precisare la denominazione di vendita dei vini spumanti di qualità; che per facilitare la scelta del consumatore finale occorre prevedere che l'indicazione della denominazione di vendita di questi prodotti sia fatta con una di queste diciture, senza che la dicitura «Sekt» possa servire indirettamente da indicazione di provenienza di un vino spumante;considerando che per agevolare agli scambi di tali prodotti è opportuno lasciare agli interessati la scelta delle indicazioni facoltative che intendono utilizzare e non fissarne un elenco completo; che tale scelta deve tuttavia limitarsi ad indicazioni che non siano false e non rischino di indurre in errore il consumatore finale o le altre persone alle quali sono dirette;considerando che per creare condizioni favorevoli ad una concorrenza leale sul mercato dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati occorre stabilire norme particolari per l'utilizzazione di alcune indicazioni facoltative di prestigio dere inoltre la possibilità che le modalità d'applicazione stabiliscano norme supplementari a livello comunitario;considerando che l'elaboratore o il venditore sono normalmente in grado, senza difficoltà, di dimostrare agli organi competenti l'esattezza delle indicazioni sull'etichetta; che tali organi non hanno sempre accesso diretto alle fonti d'informazione dell'elaboratore o del venditore; che pertanto, per rendere più efficace l'azione degli organi competenti per sorvegliare e controllare il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore dei vini spumanti, occorre prevedere la possibilità che essi possano, nell'ambito delle procedure applicabili nello stato membro in cui esercitano le proprie funzioni, esigere, se del caso in collaborazione con gli organi competenti degli altri stati membri, dall'elaboratore o dal venditore responsabili delle indicazioni figuranti sull'etichetta la prova dell'esattezza delle diciture utilizzate per la designazione; che occorre inoltre prevedere che le diciture di cui non può essere comprovata l'esattezza siano considerate non conformi alle disposizioni comunitarie;considerando che, date le obbligazioni internazionali della Comunità e degli stati membri in materia di protezione delle denominazioni d'origine o di indicazioni di provenienza geografica dei vini, occorre prevedere che l'uso di diciture

relative ad un metodo di elaborazione possa riferirsi al nome di una unità geografica solo quando il prodotto interessato può essere designato con tale nome;considerando che gli elementi caratteristici dei vini spumanti o dei vini spumanti gassificati sono essenzialmente determinati da fattori naturali e tecnici che intervengono fin dal momento della coltivazione della vite e della vinificazione; che, ai fini di un'applicazione uniforme, occorre conseguentemente definire per tali prodotti, come per il vino, le condizioni alle quali l'indicazione della categoria del prodotto può essere combinata con il nome dello stato membro o con l'aggettivo da esso derivato;considerando che è necessario che la designazione dei vini spumanti e i vini spumanti gassificati nella Comunità possa esser fatta in ognuna delle lingue ufficiali della Comunità per assicurare il rispetto del principio della libera circolazione delle merci in tutta la Comunità; che è tuttavia necessario che le indicazioni obbligatorie siano fatte in modo che il consumatore finale possa comprenderle anche se appaiono sull'etichetta in una lingua che non è la lingua ufficiale del suo paese; che è opportuno che i nomi delle unità geografiche siano scritti unicamente nella lingua ufficiale dello stato membro in cui ha avuto luogo l'elaborazione del vino commercializzato solo sotto la sua denominazione tradizionale; che, date le difficoltà particolari di comprensione delle indicazioni in greco risultanti dal fatto che non sono scritte in caratteri latini, occorre autorizzare la ripetizione di tali indicazioni in una o più altre lingue ufficiali della Comunità;considerando che la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati contiene tradizionalmente elementi tipici, quali i dispositivi di chiusura che distinguono questi prodotti dalle altre bevande; che è quindi opportuno stabilire alcune norme di presentazione relative a tali elementi tipici;considerando che, per stabilire le condizioni di una concorrenza leale tra i vari vini spumanti e vini spumanti gassificati, occorre vietare, nella designazione o nella presentazione di questi vini, gli elementi che possono creare confusione o indurre in errore le persone cui esse sono dirette; che è opportuno in particolare prevedere divieti analoghi per le marche usate per la designazione dei vini spumanti o dei vini spumanti gassificati;considerando che i vini spumanti e i vini spumanti gassificati sono in concorrenza sul mercato con altre bevande spumanti e che occorre quindi adottare disposizioni per evitare confusione tra tutte queste categorie di prodotti; che, dato che il rischio di confusione è particolarmente notevole se sono utilizzate alcune lingue ufficiali della Comunità, in particolare quelle derivate dal latino, è opportuno ammettere l'uso delle denominazioni composte contenenti le parole «vino spumante» solo nel caso di un uso tradizionale ammesso il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento dello stato membro in cui è avvenuta l'elaborazione;

considerando che occorre prevedere la possibilità di adottare disposizioni transitorie per agevolare il passaggio dalle norme nazionali alle norme comunitarie in materia di designazione e di presentazione, in particolare per consentire lo smercio dei prodotti la cui designazione e presentazione, effettuate conformemente alle disposizioni nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non fossero conformi alle nuove disposizioni comunitarie,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione:adei vini spumanti definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79, elaborati nella Comunità,bdei vini spumanti gassificati originari della Comunità, definiti al punto 14 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79,cdei vini spumanti definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 339/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune...

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