Council Regulation (EEC) No 425/77 of 14 February 1977 amending Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal and adapting Regulation (EEC) No 827/68, and Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

Published date05 March 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 61, 5 March 1977
EUR-Lex - 31977R0425 - IT

Regolamento (CEE) n. 425/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che adatta il regolamento (CEE) n. 827/68 nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 05/03/1977 pag. 0001 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0192
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0136
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0136


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 425/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che modifica il regolamento ( CEE )n . 805/68 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che adatta il regolamento ( CEE ) n . 827/68 nonchù il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 3 ) , modificato dal ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 568/76 ( 4 ) , comporta un regime dei prezzi ed un regime degli scambi , destinati in particolare a stabilizzare i mercati ed a garantire un equo livello di vita alla popolazione agricola interessata ;

considerando che la situazione del mercato delle carni bovine è stata caratterizzata , in questi ultimi anni , da penuria accompagnata da un aumento dei prezzi che ha avuto delle ripercussioni sullo sviluppo del consumo e della produzione ; che tale situazione è successivamente degenerata in un crollo dei prezzi di mercato accentuato dalle importazioni in massa ;

considerando che , in tali condizioni , i meccanismi normali del regolamento ( CEE ) n . 805/68 non hanno potuto continuare a svolgere la loro funzione con l ' efficacia desiderata ; che è stata pertanto necessario per alcuni anni ricorrere a norme di eccezione applicabili nel caso di aumento o riduzione sensibile dei prezzi e nel caso di rischi di gravi perturbazioni provocate dalle importazioni ;

considerando che da tale esperienza risulta la necessità di un adattamento del regime delle importazioni per evitare che possano accadere situazioni analogue ; che tale adattamento deve in particolare riguardare il calcolo di un prelievo di base per tutti i prodotti sottoposti al regime dei prelievi e che l ' applicazione del prelievo deve essere modulata verso il rialzo o il ribasso , secondo il rapporto tra i prezzi di mercato nella Comunità ed il prezzo di orientamento ;

considerando che conviene adattare taluni regimi speciali per tener conto delle disponibilità e dei bisogni della Comunità nel quadro di bilanci preventivi annuali ;

considerando che la distinzione tra vitelli e bovini adulti nonchù tra le loro carni risulta spesso difficile , soprattuto al momento dell ' importazione ; che è pertanto opportuno modificare il regime degli scambi in modo da eliminare tale distinzione , nonchù sopprimere il prezzo di orientamento dei vitelli ;

considerando che risulta opportuno estendere il campo di applicazione dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura , in particolare per garantire l ' eguaglianza di trattamento di questi animali negli scambi con i paesi terzi ; che è quindi opportuno applicare a questi animali , senza tuttavia modificare il loro regime all ' importazione , le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , sottraendoli al regime del regolamento ( CEE ) n . 827/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell ' allegato II del trattato ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2427/76 ( 6 ) ;

considerando che una definizione comunitaria degli animali della specie bovina riproduttori di razza pura sarà adottata anteriormente al 1° aprile 1977 ;

considerando che taluni prodotti presentati come « preparazioni di carni » della sottovoce 16.02 B III b ) 1 della tariffa doganale comune , sono stati creati al fine di sottrarli all ' applicazione dei prelievi ; che , per evitare l ' importazione in esenzione dai prelievi di prodotti sostitutivi delle carni della voce 02.01 della tariffa doganale comune , è necessario definire meglio i prodotti che possono essere importati in esenzione dai prelievi ;

considerando che è necessario avere una maggiore trasparenza del mercato ; che , a tal fine , è utile conoscere il volume delle importazioni ed eventualmente delle esportazioni ; che è opportuno allora instaurare , in modo appropriato , un regime di titoli che comporti la costituzione di una cauzione atta a garantire l ' importazione o l ' esportazione ;

considerando che la modifica della regolamentazione nel settore delle carni bovine ha per conseguenza la modifica delle designazioni di talune merci ; che conviene allora adattare il regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo alla tariffa doganale comune ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2723/76 ( 8 ) ;

considerando che l ' applicazione del presente regolamento deve effettuarsi alle migliori condizioni ; che possono pertanto rivelarsi necessarie misure transitorie per facilitare tale applicazione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 1

1 . L ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

a ) 01.02 A II * Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche , diversi dai riproduttori di razza pura *

02.01 A II * Carni della specie bovina , fresche , refrigerate o congelate *

02.06 C I a ) * Carni della specie bovina , salate o in salamoia , secche o affumicate *

16.02 B III b ) 1 aa ) * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti carne o frattaglie della specie bovina , non cotte *

b ) 01.02 A I * Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche , riproduttori di razza pura *

02.01 B II b ) * Frattaglie commestibili della specie bovina , fresche , refrigerate o congelate *

02.06 C I b ) * Frattaglie commestibili della specie bovina , salate o in salamoia , secche o affumicate *

15.02 B I * Sevi della specie bovina , greggi , fusi od estratti a mezzo di solventi , compres i sevi detti « primo sugo » *

16.02 B III b ) 1 bb ) * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti carne o frattaglie della specie bovina , non nominate *

Ai sensi del presente regolamento sono considerati :

a ) bovini : gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche , diversi dai riproduttori di razza pura , della sottovoce 01.02 A II della tariffa doganale comune ;

b ) bovini adulti : i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi . »

Articolo 2

1 . Il testo dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 3

1 . Anteriormente al 1° agosto viene fissato ogni anno , per la campagna di commercializzazione che inizia l ' anno successivo , un prezzo di orientamento per i bovini adulti .

2 . Il prezzo in questione è fissato tenendo conto in particolare :

a ) delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine ,

b ) della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari , e

c ) dell ' esperienza acquisita .

3 . Il prezzo di orientamento è fissato secondo la procedura prevista dall ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato . »

2 . L ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è modificato come segue :

a ) al paragrafo 1 , primo comma i termini « voce 02.01 A II a ) 1 bb ) » sono sostituiti dai termini « sottovoci 02.01 A II a ) 1 , 02.01 A II a ) 2 e 02.01 A II a ) 3 » ;

b ) ai paragrafi 2 e 3 , i termini « articolo 10 » sono sostituiti dai termini « articolo 12 , paragrafo 6 » .

Articolo 3

Il testo del titolo II del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è sostituito dal testo seguente :

« TITOLO II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 9

1 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 vengono applicate le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune .

2 . Inoltre , ai prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , è applicato un prelievo alle condizioni previste nel presente regolamento .

Articolo 10

1 . Ogni mese la Commissione determina un prelievo di base all ' importazione dei bovini e delle carni che figurano nell ' allegato , sezioni a ) , c ) e d ) .

La Commissione può , se necessario , modificare il prelievo di base nell ' intervallo .

2 . Per i bovini , il prelievo di base viene determinato sulla base della differenza tra il prezzo di orientamento , da un lato , e il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità , dall ' altro , maggiorato dell ' incidenza del dazio doganale .

Il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità di acquisto più rappresentative quanto a qualità ed a quantità , rilevate nel corso di un periodo da stabilirsi , anteriore alla determinazione del prelievo di base dei bovini e delle carni fresche o refrigerate , di cui all ' allegato , sezione a ) , alle sottovoci 02.01 A II a ) 1 , 02.01 A II a ) 2 e 02.01 A II a ) 3 , tenendo conto...

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