Council Regulation (EEC) No 2954/85 of 22 October 1985 laying down certain measures for the standardization and simplification of statistics of trade between Member States

Published date25 October 1985
Subject MatterCommon customs tariff,Information and verification,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 285, 25 October 1985
EUR-Lex - 31985R2954 - IT

Regolamento (CEE) n. 2954/85 del Consiglio del 22 ottobre 1985 che istituisce talune misure relative all' uniformazione e alla semplificazione delle statistiche del commercio tra gli stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 285 del 25/10/1985 pag. 0001 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 2 pag. 0107
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 2 pag. 0107


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2954/85 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1985

che istituisce talune misure relative all'uniformazione e alla semplificazione delle statistiche del commercio tra gli stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli stati membri della stessa (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2845/77 (2), in particolare l'articolo 21,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che, ai fini dell'uniformazione e della semplificazione delle statistiche del commercio tra gli stati membri, è necessario definirne l'oggetto in modo da poterlo distinguere chiaramente dall'oggetto delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che occorre altresì stabilire i dati da rilevare ed elaborare nell'ambito delle statistiche del commercio tra gli stati membri nonché mettere a punto le relative definizioni;

considerando che certe disposizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75 non sono più applicabili per le statistiche del commercio fra gli stati membri;

considerando che una tale uniformazione e una tale semplificazione sono necessarie per realizzare uno degli obiettivi della Comunità; che, poiché il trattato non ha previsto i poteri specifici d'azione necessari allo scopo, appare necessario basare il presente regolamento sull'articolo 235 del trattato medesimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono oggetto delle statistiche del commercio tra gli stati membri:

A. Le merci spedite a destinazione di uno stato membro che, nello stato membro di spedizione,

a) rispondono ai requisiti del mercato interno di tale stato membro;

b) non rispondono ai requisiti del mercato interno di tale stato membro, ma vi sono state prodotte o sono soggette in tale stato a un regime fiscale di perfezionamento;

c) in quanto merci soggette al regime di perfezionamento attivo, sono spedite tal quali o sotto forma di prodotti intermedi o compensatori ai sensi della direttiva 69/73/CEE (6) e conformemente agli articoli 2 e 3 della direttiva 73/95/CEE (7).

B. a) Le merci che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e che, nello stato membro di destinazione, sono immesse al consumo oppure soggette a un regime fiscale di perfezionamento;

b) le merci che giungono dallo...

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