Council Regulation (EEC) No 1873/84 of 28 June 1984 authorizing the offer or disposal for direct human consumption of certain imported wines which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EEC) No 337/79

Published date03 July 1984
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 176, 3 July 1984
EUR-Lex - 31984R1873 - IT 31984R1873

Regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio del 28 giugno 1984 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 03/07/1984 pag. 0006 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0107
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0107


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1873/84 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1984

che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 51, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso regolamento possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un attestato il quale certifichi che i prodotti sono conformi alle norme che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e, se del caso, la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari;

considerando che, a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i prodotti importati dai paesi terzi, della voce 22.05 della tariffa doganale comune, che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla regolamentazione comunitaria, ovvero a pratiche enologiche non conformi alle disposizioni di detto regolamento o a quelle adottate in applicazione di esso, non possono, salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 354/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, esenta dall'obbligo di presentare tale attestato le importazioni di vini originari e provenienti da paesi terzi le cui esportazioni verso la Comunità sono inferiori a 1 000 hl all'anno; che, visto il livello attuale delle esportazioni di vini americani verso la Comunità, è opportuno introdurre un regime più adeguato alla situazione;

considerando che, allo scopo di...

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