Council Regulation (EEC) No 2046/89 of 19 June 1989 laying down general rules for distillation operations involving wine and the by-products of wine-making

Published date14 July 1989
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 202, 14 July 1989
EUR-Lex - 31989R2046 - IT

Regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 14/07/1989 pag. 0014 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0218
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0218


REGOLAMENTO (CEE) N. 2046/89 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1989 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, l'articolo 36, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 79, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/88 (4), è stato modificato in modo sostanziale; che è opportuno, per maggior chiarezza, procedere alla codificazione delle disposizioni in questione;

considerando che il commercio dei vini nuovi ancora in fermentazione ha un'importanza trascurabile; che è opportuno evitare che tale commercio sia utilizzato da alcuni operatori al solo scopo di garantirsi l'accesso alle distillazioni facoltative e che, d'altra parte, vini commercializzati in questa fase di elaborazione possano essere in tal modo sottratti alle distillazioni obbligatorie; che, allo stesso scopo di impedire il ricorso abusivo alle misure d'intervento, è opportuno prevedere misure derogatorie particolari per far fronte ai rischi di movimenti speculativi nel commercio dei prodotti vitivinicoli;

considerando che nel caso in cui le cantine cooperative sono raggruppate in associazioni le operazioni amministrative e materiali di consegna del vino alla distillazione possono essere agevolate se si consente che siano effettuate dalle associazioni stesse, che è pertanto opportuno permettere, per un periodo limitato al termine del quale saranno valutati i risultati, che a date condizioni gli Stati membri autorizzino le associazioni a sostituire le cantine cooperative aderenti nella conclusione dei contratti e nella consegna del vino; che è indispensabile precisare devono essere assicurate le stesse garanzie offerte dalla procedura normale in materia di rispetto degli obblighi e di limitazione dei vantaggi per i produttori;

considerando che occorre definire i prodotti che possono essere ottenuti con le distillazioni, in particolare definire le caratteristiche qualitative minime per l'alcole neutro; che, nel fissare tali caratteristiche, occorre tener conto dello sviluppo tecnologico attuale e, d'altra parte, della necessità di assicurare la produzione di un alcole che possa essere venduto normalmente sui mercati per usi diversi;

considerando che conviene rafforzare il controllo sui prodotti destinati alla distillazione;

considerando che, per quanto riguarda le distillazioni facoltative, occorre prevedere che i produttori stipulino con i distillatori contratti di consegna sottoposti all'approvazione dell'organismo d'intervento, per consentire il controllo sullo svolgimento delle operazioni e sull'osservanza degli obblighi che spettano alle due parti; che questo sistema consente inoltre di seguire meglio gli effetti quantitativi delle distillazioni sul mercato; che tuttavia è indispensabile un adeguamento del sistema dei contratti per tener conto del fatto che, da una parte, esistono produttori che intendono far distillare da terzi e, dall'altra, produttori che dispongono di impianti di distillazione;

considerando che, in particolare, conviene prevedere norme specifiche per garantire che il vino consegnato per una distillazione facoltativa provenga dalla produzione propria del produttore; che a tal fine conviene prevedere che questo produttore deve fornire la prova di avere effettivamente prodotto e di detenere il vino destinato alla consegna; che occorre inoltre stabilire norme per un controllo sufficiente degli elementi essenziali dei contratti di distillazione;

considerando che l'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87 subordina l'ammissione alle distillazioni previste dagli articoli 38, 41 e 42 di tale regolamento al soddisfacimento di taluni obblighi da parte del produttore; che è quindi opportuno prevedere che la prova del soddisfacimento di tali obblighi sia fornita all'organismo di intervento; che è necessario adottare le disposizioni necessarie per evitare qualsiasi partecipazione finanziaria della Comunità, qualora i produttori non avessero soddisfatto i suddetti obblighi;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, è opportuno ammettere una certa tolleranza per il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino, che figurano nel contratto di consegna;

considerando che i prezzi dei vini da distillare di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consentono normalmente una commercializzazione, alle condizioni del mercato, dei prodotti ottenuti dalla distilla-

zione; che è quindi opportuno determinare i criteri da prendere in considerazione per la fissazione dell'importo dell'aiuto, in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti;

considerando che è opportuno prevedere termini per il versamento degli aiuti ai distillatori da parte degli organismi d'intervento; che è inoltre opportuno prevedere che il versamento dell'aiuto al distillatore possa essere anticipato; che, per garantire che l'organismo d'intervento non sia esposto a rischi ingiustificati, è necessario prevedere un regime di cauzioni;

considerando che i quantitativi di vino che possono essere consegnati alla distillazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1 o 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono limitati; che è quindi opportuno che la Commissione sia regolarmente informata sui dati relativi ai quantitativi di vino di cui è prevista la distillazione, per essere in grado di decidere con l'urgenza richiesta di porre fine alla presentazione dei contratti e delle dichiarazioni, onde evitare il superamento dei quantitativi richiesti;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, per quanto riguarda le distillazioni obbligatorie, non è sempre facile per i produttori calcolare esattamente i quantitativi di prodotti che sono tenuti a consegnare per soddisfare il loro obbligo; che è opportuno evitare che lo scadere del termine previsto per la consegna determini, per i produttori che hanno consegnato quasi tutti i quantitativi richiesti e che devono procedere solo a complementi, conseguenze sproporzionate all'infrazione commessa, tenuto conto, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87; che è quindi opportuno dare per scontato che tali produttori abbiano soddisfatto il loro obbligo entro i termini, purché essi consegnino successivamente i quantitativi che devono ancora essere forniti; che in tal caso è tuttavia opportuno adeguare la partecipazione finanziaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) per i quantitativi di prodotti consegnati dopo lo scadere del termine;

considerando che le distillazioni obbligatorie svolgono un ruolo essenziale per la realizzazione dell'equilibrio del mercato del vino da tavola e, indirettamente, per l'adeguamento strutturale del potenziale viticolo al fabbisogno; che è pertanto indispensabile che tali distillazioni siano applicate in modo estremamente rigoroso e che tutti i produttori che vi sono tenuti consegnino effettivamente i quantitativi corrispondenti al loro obbligo di distillazione; che, come si è constatato, l'esclusione dal beneficio delle misure d'intervento in applicazione dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87 non è sufficiente, in alcuni casi, ad ottenere che l'obbligo della distillazione sia rispettato dai produttori che vi sono tenuti; che è quindi necessario prevedere la possibilità di adottare misure comunitarie supplementari per i produttori che non adempiono i loro obblighi nel termine loro fissato, adempiendovi invece prima di un'altra data da stabilirsi;

considerando che è opportuno che il prezzo di acquisto delle prestazioni viniche si applichi franco installazione del distillatore; che in taluni casi il trasporto è assicurato dal distillatore per motivi pratici; che per non ostacolare questa prassi spesso necessaria, occorre precisare che in questi casi, il prezzo di acquisto è diminuito delle spese di trasporto;

considerando che l'obbligo di distillare rappresenta un onere cospicuo per i produttori isolati, che ottengono soltanto un esiguo quantitativo di vino; che tale obbligo li indurrebbe a sostenere, per il trasporto delle vinacce di uva e delle fecce di vino, spese sproporzionate alle entrate che potrebbero ricavare dall'alcole ottenuto; che è quindi opportuno consentire a tali produttori di non procedere alla consegna dei suddetti prodotti;

considerando che occorre precisare che, per la parte del vino di produzione propria effettivamente consegnata a titolo di una delle distillazioni di cui agli articoli 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori sono tenuti a consegnare soltanto i sottoprodotti della vinificazione nel quadro della distillazione di cui all'articolo 35 del medesimo regolamento;

considerando che in certe aree di produzione la distillazione dei sottoprodotti rappresenta un onere sproporzionato per taluni produttori di piccoli...

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