Council Regulation (EEC) No 3877/88 of 12 December 1988 laying down general rules on the disposal of alcohol obtained from the distillation operations referred to in Articles 35, 36 and 39 of Regulation (EEC) No 822/87 and held by intervention agencies
Published date | 15 December 1988 |
Subject Matter | Alcohol,Wine |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 346, 15 December 1988 |
Regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio del 12 dicembre 1988 che stabilisce le norme generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento
Gazzetta ufficiale n. L 346 del 15/12/1988 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0008
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3877/88 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1988
che stabilisce le norme generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 40, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 statuisce, all'articolo 37, paragrafo 2, che lo smercio degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 di detto regolamento può avvenire in altri settori e deve essere effettuato a condizioni da determinarsi; che è opportuno inoltre determinare, per gli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui all'articolo 39 dello stesso regolamento, le condizioni alle quali gli organismi d'intervento possono effettuare operazioni per i prodotti presi in consegna prima che siano reimmessi sul mercato e fissare le disposizioni relative allo smercio dei prodotti detenuti dagli organismi d'intervento;
considerando che si deve riservare lo stesso trattamento, quanto alla procedura di smercio, agli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e a quelli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 dello stesso regolamento e detenuti dagli organismi d'intervento;
considerando che, offrendo le stesse garanzie di non discriminazione tra gli operatori della Comunità offerte dalla procedura di vendita all'asta, di cui all'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, per la vendita...
To continue reading
Request your trial