Council Regulation (EEC) No 4245/88 of 21 December 1988 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain agricultural products originating in Israel (1989)

Published date31 December 1988
Subject MatterCommercial policy,CCT: derogations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 373, 31 December 1988
EUR-Lex - 31988R4245 - IT

REGOLAMENTO (CEE) N. 4245/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari d' Israele (1989) -

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1988 pag. 0032 - 0034


REGOLAMENTO (CEE) N. 4245/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari d'Israele (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il quarto protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (1) prevede, agli articoli 1 e 2, l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

- 17 000 tonnellate di patate di primizia, del codice NC ex 0701 90 51,

- 450 tonnellate di cavoli di Cina, del codice NC ex 0704 90 90,

- 250 tonnellate di insalata «Iceberg», del codice NC ex 0705 11 90,

- 7 400 tonnellate di peperoni, del codice NC 0709 60 10,

- 6 400 tonnellate di limoni freschi, del codice ex NC 0805 30 10, e - 2 800 tonnellate di pomodori pelati, del codice NC 2002 10 00,

originari d'Israele;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono eliminati gradualmente negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, per l'anno 1989 i dazi contingentali sono pari al 63,6 % dei dazi applicabili ai peperoni e ai cavoli di Cina, al 60,0 % dei dazi applicabili alle insalate «Iceberg», al 55,6 % dei dazi applicabili ai limoni freschi e al 50,0 % dei dazi applicabili ai pomodori pelati e alle patate di primizia; che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele (2), prevede che questi Stati membri differiscano, rispettivamente fino al 31 dicem- bre 1989 e fino al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 (4); che pertanto le disposizioni del presente...

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