Council Regulation (EEC) No 1325/90 of 14 May 1990 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the Common Organization of the market in wine

Published date23 May 1990
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 132, 23 May 1990
EUR-Lex - 31990R1325 - IT

Regolamento (CEE) n. 1325/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 23/05/1990 pag. 0019 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0190
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0190


REGOLAMENTO (CEE) N. 1325/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il divieto di nuovi impianti di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 388/90 (5), scade al termine della campagna viticola 1989/1990; che, data la situazione di eccedenza strutturale che caratterizza il settore, è stato istituito fino al 1995/1996 un regime di abbandono volontario delle superfici viticole, col beneficio di un premio, allo scopo di riassorbire tali eccedenze; che, per non vanificare l'efficacia dei provvedimenti adottati per l'abbandono, è indispensabile prorogare almeno fino alla stessa data il divieto di nuovi impianti e le relative deroghe già previste, fatta salva la deroga relativa a taluni v.q.p.r.d. per la quale, in attesa dell'istituzione di un regime definitivo, la proroga può essere limitata ad una sola campagna viticola;

considerando che il predetto divieto di nuovi impianti, insieme alla limitazione dell'esercizio del diritto di reimpianto nell'azienda per quanto riguarda il vino da tavola, le uve da tavola e le viti madri di portinnesto, rischia di non permettere in questi settori l'adeguamento dell'offerta all'evoluzione della domanda; che si giustifica pertanto un minor rigore in materia di reimpianto, accompagnato da condizioni che garantiscano il miglioramento quantitativo e la limitazione delle rese;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1989/1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 prevede all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 12 ed all'articolo 65, paragrafo 5 che, in particolare prima della fine della campagna vitivinicola 1989/1990, la Commissione presenti al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la

distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni, è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione di esperti indipendenti, che non è stato possibile portare a termine;

considerando che l'importanza dei problemi succitati...

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