Council Regulation (EU) 2015/159 of 27 January 2015 amending Regulation (EC) No 2532/98 concerning the powers of the European Central Bank to impose sanctions

Published date03 February 2015
Subject MatterEuropean Central Bank (ECB)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 27, 3 February 2015
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3.2.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/159 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 132, paragrafo 3,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 34.3,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Commissione europea (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 129, paragrafo 4, del trattato e all'articolo 41 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio (4) si fonda sull'articolo 132, paragrafo 3 TFUE e sull'articolo 34.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo «statuto»), che conferiscono al Consiglio la facoltà di stabilire i limiti e le condizioni in base ai quali la Banca centrale europea (BCE) infligge alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati. Il contenuto del regolamento (CE) n. 2532/98 dovrebbe pertanto limitarsi alle violazioni dei regolamenti e delle decisioni adottati dalla BCE. Per le violazioni del diritto dell'Unione direttamente applicabile diverso dai regolamenti e dalle decisioni adottati dalla BCE, dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (5).
(2) La BCE ha applicato il regolamento (CE) n. 2532/98 per irrogare sanzioni nelle diverse aree di sua competenza, compresi in particolare l'attuazione della politica monetaria dell'Unione, il funzionamento dei sistemi di pagamento e la raccolta di informazioni statistiche.
(3) Il regolamento (UE) n. 1024/2013 ha investito la BCE di taluni compiti di vigilanza, attribuendole altresì il potere di irrogare, nei confronti degli enti creditizi sui quali esercita la vigilanza: a) sanzioni amministrative pecuniarie, quando tali enti violano gli obblighi scaturenti dal diritto dell'Unione direttamente applicabile in relazione a cui sono messe a disposizione delle autorità competenti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del pertinente diritto dell'Unione; e b) sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98, in caso di violazione di regolamenti o decisioni della BCE (in seguito denominate congiuntamente «sanzioni amministrative»).
(4) L'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti da tale regolamento in caso di violazione di regolamenti o decisioni della BCE, quest'ultima può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98.
(5) A tale riguardo, talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2532/98 non sono coerenti con un'ampia gamma di disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1024/2013 che incidono direttamente sul potere della BCE di irrogare sanzioni in caso di violazione di regolamenti o decisioni della BCE. È pertanto necessario individuare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2532/98 che dovrebbero essere modificate laddove si riferiscono all'irrogazione di sanzioni da parte della BCE in caso di violazione di regolamenti o decisioni di quest'ultima in relazione ai suoi compiti in materia di vigilanza.
(6) La BCE, sulla base del suo potere di assolvere ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dai trattati, di cui all'articolo 34 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ha adottato il regolamento (UE) n. 468/2014 (6). Al fine di organizzare il compito della BCE di garantire il rispetto delle norme contenute nel diritto dell'Unione direttamente applicabile, il regolamento (UE) n. 468/2014 specifica inoltre, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/1013 e conformemente ai diritti e ai principi fondamentali di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quadro delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1024/2013. Esso stabilisce altresì norme riguardanti l'irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE. Il regolamento (UE) n. 468/2014 è uno strumento di attuazione del diritto derivato. Pertanto, in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in tale regolamento e quelle del regolamento (CE) n. 2532/98, è quest'ultimo a prevalere.
(7) La BCE dovrebbe pubblicare le decisioni relative all'irrogazione di sanzioni in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE in materia di vigilanza, salvo qualora tale pubblicazione possa compromettere la stabilità dei mercati finanziari o possa causare, per quanto è possibile determinare, un danno sproporzionato all'impresa interessata.
(8) Il limite massimo dell'ammenda che la BCE può infliggere a un'impresa in caso di inosservanza di un regolamento o di una decisione della BCE in materia di vigilanza non dovrebbe differire dal limite massimo dell'ammenda che la BCE può infliggere a un'impresa per una violazione del diritto dell'Unione direttamente applicabile, al fine di garantire che violazioni della stessa gravità siano trattate in modo coerente. Tutte le ammende inflitte dalla BCE nell'esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza dovrebbero pertanto essere soggette agli stessi limiti massimi.
(9) La BCE dovrebbe poter infliggere penalità di mora alle imprese allo scopo di indurle a rispettare i regolamenti e le decisioni della BCE in materia di vigilanza o porre termine a una loro violazione protratta. Il limite massimo delle penalità di mora dovrebbe essere commisurato a quello stabilito per le ammende applicabili in materia di vigilanza.
(10) L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013 sancisce il principio di separazione, in base al quale i compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 sono svolti senza recare pregiudizio ai suoi compiti in materia di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. Tale principio deve essere seguito senza restrizioni in tutti i compiti svolti dalla BCE. Al fine di rafforzare tale principio di separazione è stato istituito, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1024/2013, un consiglio di vigilanza responsabile, tra l'altro, della preparazione di progetti di decisione completi per il consiglio direttivo della BCE in materia di vigilanza. Inoltre, le decisioni adottate dal consiglio direttivo della BCE sono soggette a riesame da parte della commissione amministrativa del riesame, alle condizioni stabilite dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013. Tenuto conto del principio di separazione e dell'istituzione del consiglio di vigilanza e
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