Council Regulation (EU) 2015/1961 of 26 October 2015 amending Regulation (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities

Published date31 October 2015
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 287, 31 October 2015
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31.10.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 287/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/1961 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Secondo i pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), l'aringa nella divisione CIEM IIIa si mantiene entro i limiti biologici di sicurezza ai sensi dell'articolo 4, punto 18, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Tale stock dovrebbe pertanto essere identificato nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(2) I pareri scientifici più recenti del CIES indicano altresì che un aumento limitato del totale ammissibile di catture (TAC) 2015 per l'aringa nelle divisioni CIEM VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è possibile e coerente con gli obiettivi della politica comune della pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(3) Lo stock di passera di mare nella divisione CIEM VIId è stato sottoposto ad analisi comparativa nel 2015. Ora, un parere sul rendimento massimo sostenibile (MSY) e il più recente parere scientifico del CIEM indicano un aumento significativo nello stock. Una delle conseguenze di tale maggiore abbondanza è che vi sono considerevoli rigetti quando la passera di mare è catturata in via accessoria. È pertanto opportuno aumentare il TAC per la passera di mare nelle divisioni CIEM VIId e VIIe a un livello che riduca i rigetti senza incidere negativamente sullo stock di passera di mare o altri stock nella stessa zona.
(4) Il 30 giugno 2015 il CIEM ha emesso il parere relativo allo spratto nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV che copre il periodo da luglio 2015 a giugno 2016. Tale parere autorizza un importo totale di catture volute di 506 000 tonnellate e si deve principalmente al livello eccezionalmente elevato di reclutamenti, alle nuove stime di mortalità e all'aggiornamento dei dati utilizzati per il modello.
(5) Il TAC per lo spratto nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV per il 2015 è attualmente fissato a 227 000 tonnellate dal regolamento (UE) 2015/104. Sulla base del parere del CIEM del 30 giugno 2015, tale TAC dovrebbe essere aumentato per ottimizzare lo sfruttamento di tale stock.
(6) Poiché il parere del CIEM del 30 giugno 2015 copre il periodo da luglio 2015 a giugno 2016, solo una parte del quantitativo massimo di catture raccomandato dal CIEM dovrebbe essere presa in considerazione per aumentare le possibilità di pesca per il 2015.
(7) Il TAC di busbana norvegese nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell'Unione della divisione IIa e della sottozona IV si applica attualmente dal 1o gennaio al 31 ottobre 2015. Poiché il parere del CIEM sarà formulato solo nell'ultimo trimestre del 2015, il periodo di applicazione del totale ammissibile di catture di busbana norvegese attualmente in vigore in tale zona dovrebbe essere prorogato fino al termine del 2015.
(8) A seguito di un trasferimento dalla Norvegia, le navi dell'Unione saranno autorizzate a pescare 1 500 tonnellate di scorfano nelle acque norvegesi delle sottozone CIEM I e II.
(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/104,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/104 è modificato come segue:

1) l''allegato IA è così modificato:
a) le possibilità di pesca per l'aringa (Clupea harengus) nella zona IIIa sono sostituite dalle seguenti:
«Specie: Aringa (3) Clupea harengus Zona: IIIa (HER/03A.)
Danimarca 18 034 (4)
Germania 289 (4)
Svezia 18 865 (4)
Unione 37 188 (4)
Norvegia 5 816
Isole Færøer 600 (5)
TAC 43 604
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.
b) le possibilità di pesca per l'aringa (Clupea harengus) nelle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk sono sostituite dalle seguenti:
«Specie: Aringa Clupea harengus Zona: VIIg (6), VIIh (6), VIIj (6) e VIIk (6) (HER/7G-K.)
Germania 213
Francia 1 185
Irlanda 16 591
Paesi Bassi 1 185
Regno Unito 24
Unione 19 198
TAC 19 198
TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.
c) le possibilità di pesca per la passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIId e VIIe sono sostituite dalle seguenti:
«Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: VIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio 1 018 (7)
Francia 3 395 (7)
Regno Unito 1 810 (7)
Unione 6 223
TAC 6 223
TAC analitico
d) le possibilità di pesca per lo spratto (Sprattus sprattus) e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV sono sostituite dalle seguenti:
«Specie: Spratto e catture accessorie connesse Sprattus sprattus Zona: Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio 3 929 (8)
Danimarca 310 987 (8)
Germania 3 929 (8)
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