Council Regulation (EU) 2015/523 of 25 March 2015 amending Regulations (EU) No 43/2014 and (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities

Published date28 March 2015
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 84, 28 March 2015
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28.3.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/523 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2015

che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (1) non comprende limiti alle possibilità di pesca per lo stock di spigola (Dicentrarchus labrax) nell'Atlantico nord-orientale.
(2) Nel giugno 2014 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di spigola nell'Atlantico nord-orientale e ha confermato che tale stock è in rapido declino dal 2012. Inoltre, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la protezione offerta alla spigola dalle misure nazionali vigenti e, in generale, le ha ritenute inefficaci. La spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva. La mortalità per pesca della spigola nell'Atlantico nord-orientale è attualmente quattro volte superiore al livello che consentirebbe di garantire il rendimento massimo sostenibile (MSY).
(3) La Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2015/111 (2), basato sull'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale. Anche la pesca ricreativa contribuisce in maniera significativa alla mortalità per pesca di tale stock. È pertanto opportuno fissare possibilità di pesca nella forma di un limite giornaliero applicabile al numero di esemplari che ciascun pescatore può prelevare nell'ambito della pesca ricreativa. Esistono vari tipi di pesca ricreativa, quali la pesca da un'imbarcazione da diporto o la pesca da riva.
(4) Per evitare problemi di interpretazione, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/104 dovrebbe essere formulato in modo da corrispondere al testo dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(5) I limiti di cattura relativi al cicerello nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV sono stati fissati a zero nell'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104, in attesa di un parere del CIEM. Il parere del CIEM sullo stock è disponibile dal 23 febbraio 2015 ed è quindi possibile fissare un totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello in questa zona, distribuito in sette zone di gestione onde evitare il depauperamento locale.
(6) È opportuno prevedere una certa flessibilità all'interno della zona per i Lepidorombi che costituiscono lo stesso stock biologico per tutti gli Stati membri con un contingente nelle zone pertinenti.
(7) Il regolamento (UE) 2015/104 contiene un errore nel TAC e nel contingente applicabili al gamberello boreale nel Mare del Nord, laddove sarebbe stato necessario adottare un rollover del TAC 2014. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104.
(8) Per alcuni stock, le possibilità di pesca e le condizioni di accesso alle risorse della pesca per le navi nelle acque di Stati costieri sono stabilite ogni anno alla luce delle consultazioni in materia di pesca tra i pertinenti Stati costieri. In mancanza di un accordo sulle modalità di ripartizione dei contingenti per il 2015 riguardanti l'aringa atlantico-scandinava, è opportuno fissare un contingente autonomo sulla base della quota dell'Unione di questo stock negli ultimi anni. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IB del regolamento (UE) 2015/104.
(9) Nella terza riunione annuale del 2015 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato possibilità di pesca che comprendono un TAC per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
(10) Una nota in calce nell'allegato III del regolamento (UE) 2015/104 fa erroneamente riferimento a un accordo obsoleto e dovrebbe pertanto essere corretta.
(11) Al fine di rispecchiare con precisione l'attuale ripartizione per attrezzi della flotta peschereccia francese e spagnola che pratica la pesca del tonno rosso per il 2015, è necessario modificare l'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104, che stabilisce le limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso.
(12) È necessario correggere un errore nella tabella del TAC per lo sgombro (Scomber scombrus) nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-).
(13) Il parere scientifico ricevuto dal CSTEP il 2 marzo 2015 indica come precauzionale la concessione di un piccolo contingente di catture accessorie per la razza ondulata (Raia undulata) nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIa-c, VIId, VIIe-k, VIII e IX. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104.
(14) Secondo la procedura prevista nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca con le Isole Færøer, l'Unione ha tenuto consultazioni supplementari sugli accordi reciproci con le Isole Færøer per quanto riguarda le possibilità di pesca per l'aringa atlantico-scandinava e il melù per il 2015; è opportuno pertanto fissare le possibilità di pesca per tali stock.
(15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/104.
(16) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), ogniqualvolta sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione oltre il 75 % di un TAC precauzionale, uno Stato membro cui sia stato assegnato un contingente dello stock può chiedere un aumento del TAC. Alla Commissione è pervenuta una richiesta di aumento del 10 % del TAC 2014 applicabile alle razze nel Mare del Nord. I pertinenti dati biologici giustificativi trasmessi a corredo della richiesta sono stati verificati e convalidati da esperti presso il Centro comune di ricerca della Commissione.
(17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (5).
(18) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2015/104 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015. Anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero quindi applicarsi a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento in quanto le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Tuttavia, il nuovo limite di cattura per la spigola dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Poiché la modifica dei limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per le ragioni di cui al considerando (16), le disposizioni in materia di possibilità di pesca più elevate per le razze nel Mare del Nord dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/104 è così modificato:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a) navi dell'Unione;
b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2. Ai fini dell'articolo 11 bis, il presente regolamento si applica anche alle attività di pesca ricreativa.»;
2) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente: «m) “pesca ricreativa”: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi.»;
3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie 1. Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento (“obbligo di sbarco”). 2. La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci soggetti a limiti di cattura e catturati nel corso delle attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco sono consentiti unicamente se:
a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
b) le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
3. Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.»;
4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 11 bis Pesca ricreativa della spigola nell'Atlantico nord-orientale Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa praticate nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk non possono essere prelevati più di tre esemplari di spigola
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