Council Regulation (EU) 2016/31 of 14 January 2016 amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Published date | 15 January 2016 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 10, 15 January 2016 |
15.1.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 10/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/31 DEL CONSIGLIO
del 14 gennaio 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC. |
(2) | Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1337 (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC per prorogare fino al 14 gennaio 2016 la deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 14, relativa agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nella misura necessaria all'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi. |
(3) | Il 14 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/36 (4) che proroga ulteriormente la suddetta deroga fino al 28 gennaio 2016. |
(4) | Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 28 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012, le parole «fino al 14 gennaio 2016» sono sostituite da «fino al 28 gennaio 2016».
Articolo 2
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