Council Regulation (EU) 2016/1165 of 18 July 2016 amending Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo

Published date19 July 2016
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 193, 19 July 2016
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19.7.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193/15

REGOLAMENTO (UE) 2016/1165 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1183/2005 (2) attua la decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni.
(2) La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2293 (2016) del 21 giugno 2016 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1807 (2008) e ha esteso le disposizioni relative all'embargo sulle armi. Con decisione (PESC) 2016/1173 (3), il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza l'ambito di applicazione dei criteri.
(3) Occorre quindi un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare tale decisione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

(1) all'articolo 1 ter, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
«d) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni;»;
(2) L'articolo 2 bis, paragrafo
...

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