Council Regulation (EU) 2016/1050 of 24 June 2016 amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Published date | 30 June 2016 |
Subject Matter | Common customs tariff,Customs duties: Community tariff quotas |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 173, 30 June 2016 |
30.6.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 173/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1050 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1) ha aperto contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2016 per altri nove prodotti. |
(2) | In certi casi è inoltre opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di un prodotto, è necessario modificare la designazione dello stesso a fini di maggior chiarezza. Nel caso di altri tre prodotti, è necessario aumentare il volume del contingente, in quanto tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione. |
(3) | Infine, nel caso di un prodotto, il contingente tariffario autonomo dell'Unione dovrebbe essere chiuso con effetto a decorrere dal 1o luglio 2016, in quanto non è nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti tariffari autonomi dopo tale data. |
(4) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(5) | Poiché i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati previsti dal presente regolamento devono essere applicati dal 1o luglio 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1) | le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 e 09.2695 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella che figura nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013; |
2) | le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2637, 09.2703, 09.2683 e 09.2659 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento; |
3) | la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2689 è soppressa. |
4) | La nota finale 1 è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G...
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