Council Regulation (EU) 2016/1050 of 24 June 2016 amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products

Published date30 June 2016
Subject MatterCommon customs tariff,Customs duties: Community tariff quotas
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 173, 30 June 2016
L_2016173IT.01000101.xml
30.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/1050 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1) ha aperto contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2016 per altri nove prodotti.
(2) In certi casi è inoltre opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di un prodotto, è necessario modificare la designazione dello stesso a fini di maggior chiarezza. Nel caso di altri tre prodotti, è necessario aumentare il volume del contingente, in quanto tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione.
(3) Infine, nel caso di un prodotto, il contingente tariffario autonomo dell'Unione dovrebbe essere chiuso con effetto a decorrere dal 1o luglio 2016, in quanto non è nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti tariffari autonomi dopo tale data.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
(5) Poiché i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati previsti dal presente regolamento devono essere applicati dal 1o luglio 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 e 09.2695 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella che figura nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;
2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2637, 09.2703, 09.2683 e 09.2659 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;
3) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2689 è soppressa.
4) La nota finale 1 è sostituita dalla seguente:
«(1) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G...

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