Council Regulation (EU) 2017/595 of 27 March 2017 amending Regulation (EU) 2017/127 as regards certain fishing opportunities

Published date28 March 2017
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 81, 28 March 2017
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28.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81/6

REGOLAMENTO (UE) 2017/595 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (1) fissa, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
(2) Nella 91a riunione (straordinaria) annuale, il 7-10 febbraio 2017, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato nella zona della convenzione IATTC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(3) Nei regolamenti del Consiglio sulle possibilità di pesca per gli anni precedenti il totale ammissibile di catture (TAC) per lo spinarolo era fissato a zero nell'Oceano Atlantico nella zona internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Pertanto, il divieto di pesca dello spinarolo dovrebbe essere limitato a tale zona, mantenendo nel contempo l'attuale esenzione per i programmi di prevenzione.
(4) Nella riunione annuale del 2016 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano ha adottato alcuni limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares). Dal momento che tali limiti di cattura hanno un effetto diretto sulla flotta dell'Unione operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(5) Il CIEM ha riesaminato il parere relativo allo stock di eglefino nella zona CIEM VIIa per il 2017. Tale stock è soggetto all'obbligo di sbarco e, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la maggiorazione per i rigetti precedenti è inclusa nelle possibilità di pesca. Risulta pertanto opportuno riesaminare il TAC per l'eglefino nel Mare d'Irlanda al fine di tenere conto dei pareri scientifici più recenti.
(6) Nel regolamento (UE) 2017/127 il TAC per il cicerello era fissato a zero. I cicerelli sono specie dal ciclo vitale breve. I pareri scientifici per il cicerello sono disponibili nella seconda metà di febbraio, ma la campagna di pesca inizia già ad aprile. I limiti di cattura per tali specie dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del CIEM pubblicato il 23 febbraio 2017.
(7) Il parere scientifico del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è favorevole all'assegnazione di un piccolo contingente commerciale aggiuntivo destinato a incentivare la partecipazione dei pescherecci a un programma scientifico per il merluzzo bianco nella divisione CIEM VIIa. Tale programma scientifico potrebbe essere realizzato nel rispetto di specifiche condizioni, purché vi sia un accordo comune tra gli Stati membri che dispongono di un contingente per il merluzzo bianco in tale zona. Tale contingente aggiuntivo dovrebbe essere concesso unicamente per la durata del programma scientifico e non pregiudicherebbe la stabilità relativa fissata per detto stock.
(8) Il CIEM ha confermato che il TAC per la limanda e la passera pianuzza nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV e della divisione IIa non aveva avuto un effetto di conservazione su tali stock. Il TAC fissato non è stato pienamente utilizzato e altre misure potrebbero avere un impatto maggiore sullo status biologico dello stock. È opportuno pertanto rimuovere il TAC per la limanda e la passera pianuzza nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV e della divisione IIa e gestire tali stock facendo ricorso ad altre misure di conservazione.
(9) Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (3), la commissione mista ha fissato il livello delle possibilità di pesca del capelin nelle acque groenlandesi per il 2017. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
(10) Nella quinta riunione annuale, il 18-22 gennaio 2017, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato un TAC per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
(11) È opportuno modificare alcuni codici di dichiarazione per assicurare la corretta comunicazione delle catture e correggere alcuni riferimenti.
(12) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2017/127 si applicano dal 1o gennaio 2017. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
(13) Il regolamento (UE) n. 2017/127 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/127

Il regolamento (UE) 2017/127 è così modificato:

1) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:
«v) spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;»;
2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 22 bis Limiti di cattura Le catture di tonno albacora da parte di navi dell'Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non supera i limiti di cattura stabiliti all'allegato IK.»;
3) all'articolo 27 è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Gli Stati membri chiudono la pesca alle navi, battenti la loro bandiera, con reti da circuizione adibite alla pesca che utilizzano FAD, quando è stato raggiunto il limite di cattura assegnato a tale attività di pesca.»;
4) all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X;»;
5) gli allegati IA, IB, ID, IE, IJ e IID sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

(2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3) Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 3).


ALLEGATO

1. L'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127 è così modificato:
a) in tutto il testo dell'allegato IA, la frase «Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento» è sostituita dalla frase «Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento»;
b) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:
«Specie: Cicerello e catture accessorie connesse Ammodytes spp. Zona: Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (1)
Danimarca 458 552 (2)
Regno Unito 10 024 (2)
Germania 701 (2)
Svezia 16 838 (2)
Unione 486 115
TAC 486 115 TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
c) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nella zona VIIa è sostituita dalla seguente:
«Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: VIIa (COD/07 A.)
Belgio 2 (3) (4)
Francia 5 (3) (4)
Irlanda 97 (3) (4)
Paesi Bassi 0 (3) (4)
Regno
...

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