Council Regulation (EU) 2017/1836 of 10 October 2017 amending Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea

Published date11 October 2017
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 261, 11 October 2017
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11.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 261/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1836 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2017

che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2) attua le misure di cui alla decisione (PESC) 2016/849.
(2) L'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2375 (2017) («UNSCR»), in cui esprime la sua più profonda preoccupazione per il test nucleare condotto il 2 settembre 2017 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»). Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ribadito che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Queste misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017).
(3) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto, tra l'altro, nuovi divieti per quanto riguarda le importazioni di tessili della RPDC, le esportazioni di prodotti petroliferi nella RPDC, le imprese in partecipazione e il settore marittimo.
(4) La decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio (3) ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione alle nuove misure imposte con l'UNSCR 2375 (2017).
(5) Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, il settimo comma è sostituito dal seguente «La parte VII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).»;
2) all'articolo 3, paragrafo 2, dopo il settimo comma è inserito il testo seguente: «La parte VIII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017). La parte IX dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).»;
3) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 16 quater È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, condensati e liquidi di gas naturale elencati nell'allegato XI quater. Articolo 16 quinquies È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi raffinati elencati nell'allegato XI quinquies. Articolo 16 sexies 1. In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza dei cittadini della RPDC, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la transazione non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati nell'allegato XIII, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, o persone o entità che aiutano a eludere le sanzioni;
b) le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017);
c) il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e
d) lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione.
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1. Articolo 16 septies È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, petrolio greggio elencato nell'allegato XI sexies. Articolo 16 octies 1. In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio per le quali si accerti che le transazioni aggregate annue non eccedano l'ammontare venduto, fornito, trasferito o esportato nel periodo fra l'11 settembre 2016 e il 10 settembre 2017. 2. In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le transazioni non sono collegate a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017); e
b) lo Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2. Articolo 16 nonies È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i tessili elencati nell'allegato XI septies, anche non originari della RPDC. Articolo 16 decies 1. In deroga all'articolo 16 nonies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili purché lo Stato membro in questione abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 2. In deroga all'articolo 16 nonies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili entro il 10 dicembre 2017, a condizione che:
a) l'importazione, l'acquisto o il trasferimento siano dovuti in forza di un contratto scritto entrato in vigore prima dell'11 settembre 2017; e
b) lo Stato membro in questione comunichi al comitato per le sanzioni i dettagli dell'importazione, dell'acquisto o del trasferimento entro il 24 gennaio 2018.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.»;
4) all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) costituire, mantenere o gestire un'impresa in partecipazione o un'entità cooperativa con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona fisica o giuridica, entità o organismo;»;
5) all'articolo 17, è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Le imprese comuni o entità cooperative esistenti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono chiuse entro il 9 gennaio 2018, o entro 120 giorni dopo la data in cui il comitato delle sanzioni ha rigettato una richiesta di approvazione.»;
6) l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 17 bis 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, in particolare quelle riguardanti imprese in partecipazione o entità cooperative che siano non commerciali, progetti di instrastrutture di pubblica utilità che non generino profitto, a condizione che lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1»;
7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 17 ter In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tale impresa in partecipazione o entità cooperativa a rimanere operativa purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.»;
8) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Tutte le navi elencate nell'allegato XIV sono sequestrate, se il comitato per le sanzioni ha così disposto.»;
9) all'articolo 34, il
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