3) | sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 16 quater È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, condensati e liquidi di gas naturale elencati nell'allegato XI quater. Articolo 16 quinquies È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi raffinati elencati nell'allegato XI quinquies. Articolo 16 sexies 1. In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza dei cittadini della RPDC, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) | la transazione non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati nell'allegato XIII, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, o persone o entità che aiutano a eludere le sanzioni; |
b) | le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017); |
c) | il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e |
d) | lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione. | 2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1. Articolo 16 septies È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, petrolio greggio elencato nell'allegato XI sexies. Articolo 16 octies 1. In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio per le quali si accerti che le transazioni aggregate annue non eccedano l'ammontare venduto, fornito, trasferito o esportato nel periodo fra l'11 settembre 2016 e il 10 settembre 2017. 2. In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) | le transazioni non sono collegate a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017); e |
b) | lo Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni. | 3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2. Articolo 16 nonies È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i tessili elencati nell'allegato XI septies, anche non originari della RPDC. Articolo 16 decies 1. In deroga all'articolo 16 nonies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili purché lo Stato membro in questione abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 2. In deroga all'articolo 16 nonies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili entro il 10 dicembre 2017, a condizione che:
a) | l'importazione, l'acquisto o il trasferimento siano dovuti in forza di un contratto scritto entrato in vigore prima dell'11 settembre 2017; e |
b) | lo Stato membro in questione comunichi al comitato per le sanzioni i dettagli dell'importazione, dell'acquisto o del trasferimento entro il 24 gennaio 2018. | 3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.»; |