Council Regulation (EU) 2017/1326 of 17 July 2017 amending Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo
Published date | 18 July 2017 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 185, 18 July 2017 |
18.7.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 185/19 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1326 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2017
recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (UE) 2017/1340 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, (1)
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua la decisione 2010/788/PESC (3) e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni. |
(2) | La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 2360 (2017) del 21 giugno 2017 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell'UNSCR 1807 (2008). La decisione (UE) 2017/1340 attua l'UNSCR 2360 (2017). |
(3) | Poiché la decisione (UE) 2017/1340 rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) | nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o contro il personale dell'ONU, compresi i membri del gruppo di esperti;». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in...
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